Ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri della Provincia di Gorizia

Sections
You are here: Home Attualità C.d. "Decreto Bersani" prime osservazioni
Document Actions

C.d. "Decreto Bersani" prime osservazioni

last modified 2006-07-19 11:40

D.L. 4 luglio 2006 n. 233 c.d. "Decreto Bersani"- OSSERVAZIONI


Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223

"Disposizioni urgentí per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventí in materia di entrate e dicontrasto all'evasione fiscale"

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2006

 

PRIME OSSERVAZIONI sul c.d. "Decreto Bersani" concernente "disposizioni urgentí per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalitá/ione della spesa pubblica, nonché interventí in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale” da parte del Comitato Centrale.

Le disposizioni che interessano strettamente e direttamente la professione e gli ordini professionali, da un primo esame, sono-.gli art. 2,27,29,32,33,34.

L'art. 2 (disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali) al primo comma, lett. a) abroga la tariffa minima nazionale per le prestazioni medico-chirurgiche e introduce il principio, prima vietato dalla giurisprudenza- e dalla dottrina, del compenso parametrato al raggiungimento degli obiettivi perseguiti.

L'abrogazione, di fatto e di diritto, della tariffa minima nazionale delle prestazioni medico chirurgiche e odontoiatriche é apparentemente la meno indolore atteso che dalla sua previsione (anno 1965, quasi due anni dopo l'entrata in vigore della legge che l'aveva istituita) é stata aggiornata una sola volta e a distanza di ventisette anni, nonostante il disposto di legge preveda l'aggiornamento entro due anni e la revisione ogni cinque anni. Allo stato l'unico e ultimo aggiornamento risale al 1992.

Peraltro l'eliminazione della tariffa minima introduce nell'ordinamento dell'esercizio professionale la possibilitá, di cui alla lettera b) dellp stesso comma, di pubblicizzare il prezzo della prestazione» introducendo, di fatto, la pubblicitá comparativa.

La lettera b) abroga tutte le disposizioni che vietano, anche parzialmente, di pubblicizzare i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto e il prezzo delle prestazioni.

La pubblicitá in materia sanitaria é, attualmente, regolamentata dalla legge 175 del 1992 che consente la pubblicizzazione dei titoli accademici e delle specializzazioni.

E' ragionevole presumere che il legislatore abbia voluto introdurre tra i titoli anche quelli non accademici conseguiti in scuole non universitarie, vale a dire nei corsi di formazione organizzati dalle aziende ospedaliere e da scuole private.

La dizione "titoli e specializzazioni" é ampia e indeterminata e, pertanto, ogni "titolo" puó essere pubblicizzato creando nell'opinione pubblica sconcerto e confusione, senza raggiungere lo scopo di una corretta informazione. In mancanza di una regolamentazione si corre il rischio di una vera e propria pubblicitá commerciale che mal si attaglia con il decoro e la dignitá della professione e, infine, con l'interesse del cittadino.

 II Comitato centrale, data l'indeterminatezza della lettera della legge, deve, quanto prima, fornire direttive agli ordini onde evitare una molteplicitá di comportamenti e scongiurare un contenzioso tra ordine e iscritti.

II Comitato centrale deve, inoltre, adeguare il proprio codice di deontologia, entro il 31dicembre 2006, alle nuove disposizioni. In quella occasione deve tracciare i confini della pubblicitá tali da garantire il decoro e la dignitá della categoria, ferma restando l'osservanza della legge statale.

La lettera e) del primo comma, infine, prevede che le societá di persone o le associazioni tra professionisti possono fornire servizi interdisciplinari, anche se con il divieto di partecipazione a piú di una societá.

L'art. 27, concernente la riduzione del limite di spesa per studi e incarichi di consulenza fissa il tetto massimo di spesa al 40 della spesa dell'anno precedente, mentre nella leggefinanziaria era previsto il 50.

L'art. 29, concemente il contenimento della spesa per commissioni, comitati e altri organismi, riduce di un ulteriore 30 le somme giá decurtate del 10 dalla legge finanziaria 2006 (L.266del 2005), rispetto a quella sostenuta nell'anno2005.

Il Comitato deve esaminare la materia e fomire, possibilmente dopo un'audizione con il responsabile del dicastero competente, direttive agli ordini.

L'art. 32 detta una nuova disciplina per i contratti di collaborazione, limitando fortemente il ricorso alla consulenza"istituzionale".

Molti ordini, in particolare quelli con pochi iscritti, non hanno né possono permettersi professionalitá adeguate e il ricorso alla consulenza "istituzionale", sino a ora, é stato la regola. Con la nuova normativa ció non sará piú possibile e, quindi, rischiano la paralisi amministrativa. II Comitato centrale, per scongiurare ció, potrebbe costituire o rinforzare, quelli giá esistenti, nella Federazione centri di consulenza. In tal modo vi sarebbe uniformítá di indirizzo e un notevole risparmio economico per tutti gli ordini. Altra iniziativa della Federazione potrebbe essere rappresentata dalla diffúsione di quaderni monotematici e da incontri inter-regionali sulle tematiche che gli ordini affrontano ogni giorno a es.convocazione sedute consigli direttivi, assemblee degli iscritti annuali ed elettive, stesura di verbali dei consigli direttivi, tenuta dei registri, iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti, procedimenti disciplinari, stesura di bilanci, anche se in questo caso il ricorso alla consulenza é piú semplice e quasi naturale.

L'art 33 norma il trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici. Si tratta di una disposizione di scarso rilievo per gli ordini e la Federazione.

L'art. 34 concernente i criterí per i trattamenti accessori massimi prevede che le amministrazioni devono rendere noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.

Al di lá di queste scarne e superficiali osservazioni, dovute all'immediatezza dell'esame del decreto legge, si rende indispensabile un approfondimento tecnico di tutto il decreto e, successivamente, un ampio e tempestivo esame in Comitato centrale.

E' stato osservato che il decreto potrebbe non essere convertito in legge, entro sessanta giorni, data la coincidenza con il periodo festivo, in tal caso il governo potrebbe reiterarlo, salvaguardando gli effetti prodotti.

Roma, 5 luglio 2006