Ordine dei Medici
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Cos’è l’Ordine

L’Ordine dei Medici è Ente pubblico non economico sussidiario dello Stato, ricostituito con D.L.C.P.S. n. 233/1946 per la disciplina dell’esercizio della professione medica. A seguito della Legge n. 409/1985, che ha istituito la professione sanitaria di Odontoiatria, l’Ordine ha esteso la propria competenza anche agli Odontoiatri.

Gli Ordini professionali hanno subito una profonda riforma a seguito della emanazione della Legge Lorenzin n. 3 del 2018.

 

Le professioni di medico-chirurgo e di odontoiatra rientrano tra le professioni intellettuali c.d. “protette” per le quali la legge richiede la speciale abilitazione dello Stato e l’iscrizione in uno specifico Albo.
Il loro esercizio è sottoposto a precise condizioni, per la rilevanza sociale e la specificità delle competenze necessarie, che lo Stato vuole garantire ai cittadini nell’ambito della “pubblica necessità”.
L’Ordine professionale  è stato quindi costituito con legge dello Stato e si configura come “Ente con l’attribuzione di specifiche competenze” espressione di una potestà amministrativa pubblica per il conseguimento di fini che sono voluti per garantire, da una parte, il corretto esercizio della professione dei soggetti in possesso dei requisiti voluti dalla legge, e dall’altra il controllo della correttezza comportamentale del professionista nei confronti dei cittadini, e a tutela del decoro della professione.
L’iscrizione all’albo costituisce dunque requisito “ineludibile” per l’esercizio della professione, una volta conseguita la laurea e l’abilitazione, fatti salvi  il possesso degli altri requisiti amministrativi.
La mancata iscrizione vieta l’esercizio della professione e diventa ipso facto esercizio abusivo.
L’iscrizione all’albo assume la natura giuridica di accertamento costitutivo erga omnes, con cui si acquisisce e si perfeziona la qualifica professionale di medico chirurgo e/o odontoiatra.
In tal modo si attua la conferma e la tutela delle competenze tecniche garantite dallo Stato dal rilascio del diploma di laurea e  di abilitazione.
L’abilitazione all’esercizio professionale e l’iscrizione all’albo dei medici chirurghi legittimano il medico a esercitare la propria attività in tutte le branche della medicina, tranne quelle per le quali la normativa vigente prescriva il possesso del relativo diploma di specializzazione. Tra queste branche, come noto, si annoverano: l’anestesiologia e rianimazione; la radiologia diagnostica; la radioterapia; la medicina nucleare; l’esercizio delle funzioni di “medico competente” ai sensi del D.Lgs. 626/1994 in materia di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro; l’esercizio professionale dell’attività di psicoterapia.

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Sito della Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (FNOMCeO)