Decreto attuativo L. 175/92
REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLE CARATTERISTICHE ESTETICHE DELLE TARGHE, INSEGNE E INSERZIONI PER LA PUBBLICITA’ SANITARIA (Attuativo legge 175/92)
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 175,
concernente norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione
dell’esercizio abusivo delle professioni sanitarie;
Visto l’art.
2, comma 3, della predetta legge che dispone che il Ministro della
Sanità, con apposito regolamento, disciplina le caratteristiche
estetiche delle targhe, insegne e inserzioni per la pubblicità
concernente le case di cura private e i gabinetti e gli ambulatori
soggetti alle autorizzazioni di legge;
Considerato che le
autorizzazioni alla pubblicità per le case di cura private e per i
gabinetti ed ambulatori devono essere rilasciate dalla regione sentite
le federazioni regionali degli ordini e dei collegi professionali, ove
costituiti;
Considerato che per alcune categorie non risultano costituite le federazioni degli ordini regionali e collegi professionali;
Ritenuta
l’esigenza di prevedere che le regioni, in tali casi, sentano l’ordine
o il collegio della provincia in cui è ubicata la struttura sanitaria;
Visto l’art. 17 comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400;
Sentite
le federazioni nazionali degli ordini, dei collegi professionali e
delle associazioni professionali degli esercenti le professioni ed arti
ausiliarie;
Sentito il Consiglio Superiore di sanità;
Udito il parere del consiglio di stato espresso nell’adunanza generale del 28 aprile 1994 e del 27 luglio 1994;
Vista
la nota datata 15 settembre 1994 con cui lo schema di regolamento è
stato trasmesso ai sensi dell’art. 17, comma 3, della citata legge n.
400 del 1988, al Presidente del Consiglio dei Ministri;
ADOTTA
il seguente regolamento:
ARTICOLO 1 - FINALITA’
1.
Il presente regolamento disciplina le caratteristiche estetiche delle
targhe, insegne ed inserzioni per la pubblicità sanitaria.
2. La
disciplina si applica agli esercenti le professioni sanitarie, le
professioni sanitarie ausiliarie e le arti ausiliarie delle
professioni.
3. La disciplina si applica, altresì, alle case di
cura private e ai gabinetti e agli ambulatori, mono e
polispecialistici, soggetti ad autorizzazione ai sensi della normativa
vigente.
ARTICOLO 2 - TARGHE
1. Le targhe, concernenti le
attività professionali di cui al comma 2 dell’art 1, esercitate in
studi personali, singoli o associati, devono rispondere, salvo vincoli
particolari previsti in materia dai regolamenti comunali, alle seguenti
caratteristiche:
a) aver dimensioni non superiori a 3.000 cm.
quadrati ( di norma cm. 50 x 60 ); i relativi caratteri debbono essere
" a stampatello" e di grandezza non superiore a cm. 8;
b) essere di fattura compatta, con esclusione di qualsiasi componente luminosa ovvero illuminante;
c) riportare il numero e la data dell’autorizzazione rilasciata dal sindaco;
d) non contenere alcun grafico, disegno, figura o simbolo, ad eccezione di quello rappresentativo della professione.
2.
Le targhe concernenti le strutture sanitarie di cui al comma 3
dell’art. 1, salvo vincoli particolari previsti in materia dai
regolamenti comunali, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
a)
avere dimensioni non superiori a 6.000 cm. quadrati ( di norma cm. 60 x
100 ); i relativi caratteri debbono essere a stampatello e di grandezza
non superiore a cm. 12;
b) essere di fattura compatta, con esclusione di qualsiasi componente luminosa ovvero illuminante;
c) riportare il numero e la data dell’autorizzazione rilasciata dalla regione;
d) non contenere alcun grafico, disegno, figura o simbolo, ad eccezione di quello rappresentativo della professione;
e)
riportare eventualmente la denominazione o la ragione sociale nonchè i
segni distintivi dell’impresa ai sensi della normativa vigente.
3.
Il testo, riguardante le specifiche attività medico-chirurgiche e le
prestazioni diagnostiche e terapeutiche svolte nelle strutture di cui
al comma 2, nonchè i nomi ed i titoli professionali dei relativi
responsabili, deve essere composto con caratteri la cui grandezza non
sia superiore a cm. 8, salvo per il direttore sanitario.
4. Le
targhe, previste dal presente articolo, vanno apposte sull’edificio in
cui si svolge l’attività; quando l’edificio consiste in un complesso
recintato, le targhe possono essere apposte anche sulla recinzione.
ARTICOLO 3 - INSEGNE
1.
Le insegne, concernenti le strutture di cui al comma 3 dell’art. 1,
salvo vincoli particolari previsti in materia dai regolamenti comunali,
devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
a) avere dimensioni non superiori a 20.000 cm. quadrati ( di norma cm. 100 x 200 );
b)
gli eventuali elementi luminosi e/o illuminati non devono essere
intermittenti o lampeggianti nè programmati in modo da dare un
messaggio variabile;
c) riportare il numero e la data dell’autorizzazione rilasciata dalla regione;
d) essere costituite da materiale non deteriorabile;
e)
essere collocate orizzontalmente, verticalmente o a bandiera, sopra
l’edificio, e quando l’edificio consiste in un complesso recintato,
anche sulla recinzione;
f) non può essere riportato alcun grafico,
disegno o figura ad eccezione del simbolo rappresentativo della
professione dell’associazione professionale o di quello che segnala,
laddove esista, un servizio di pronto soccorso.
ARTICOLO 4 - INSERZIONI
1.
Le inserzioni sugli elenchi telefonici delle società concessionarie del
servizio pubblico telefonico devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
a) occupare uno spazio non superiore a 50 cm. quadrati ( di norma cm. 5 x 10 );
b) avere carattere e colore tipografico conformi a quelli normalmente usati;
c) non contenere riquadri e sottolineature volti ad evidenziare il testo dell’inserzione medesima;
d)
riportare il testo autorizzato con esclusione di qualsiasi grafico,
disegno o figura ad eccezione del simbolo rappresentativo della
professione o della associazione professionale o di quello che segnala,
laddove esista, un servizio di pronto soccorso;
e) riportare il numero e la data dell’autorizzazione rilasciata dal comune o dalla regione.
2.
Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano alle
inserzioni destinate alla informazione apposta su elenchi generali di
categoria ( elenchi, guide e annuari, ecc.) che non pongono alcuna
limitazione nei confronti di qualsiasi richiesta di inserzione e che
sono volte esclusivamente a dare diffusione a nominativi per categoria
professionale con l’ indicazione soltanto dei relativi recapiti
telefonici, degli indirizzi e delle attività esercitate. Sono,
comunque, vietate quelle inserzioni che, per evidenza, il tipo di
grafica, la dimensione. la riquadratura o le notizie in esse contenute,
svolgono funzioni di promozione dell’attività oltre che di
informazione.
3. Le inserzioni sui giornali e sui periodici
destinati esclusivamente agli esercenti le professioni e le arti di cui
al presente regolamento, debbono essere stampate con caratteri di
grandezza non superiore a mm. 8 in una sup. non superiore a 50 cm.
quadrati ( di norma cm. 5 x 10 ), con l’esclusione di elementi grafici
e di impaginazione, tendenti ad evidenziare il testo a scopi
promozionali, nonchè di disegni, figure, fotografie o simboli ad
eccezione del simbolo rappresentativo della professione o
dell’associazione professionale o di quello che segnala, laddove
esista, un servizio di pronto soccorso. Il testo deve riportare il
numero e la data dell’autorizzazione regionale.
ARTICOLO 5 - CARTELLI SEGNALETICI
1.
Al fine di fornire al cittadino: le necessarie informazioni sulla loro
ubicazione, le strutture sanitarie di cui al comma 3 dell’art. 1,
possono utilizzare cartelli segnaletici contenenti esclusivamente il
simbolo rappresentativo della struttura, la denominazione della stessa,
l’indirizzo in cui è ubicata e la riproduzione stilizzata di una
freccia direzionale.
ARTICOLO 6 - AUTORIZZAZIONI
1. Fino a
quando non saranno costituite le federazioni regionali degli ordini e
collegi professionali, la pubblicità, concernente le strutture di cui
al comma 3 dell’art. 1, è autorizzata sentiti gli ordini o i collegi
della provincia in cui sono ubicati.
ARTICOLO 7 - NORMA TRANSITORIA
1.
Gli esercenti le professioni e le arti sanitarie, ed i presidi sono
tenuti ad adeguarsi al presente regolamento entro centottanta giorni
dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. L’adeguamento alle caratteristiche estetiche stabilite dal
regolamento non comporta la richiesta di una nuova autorizzazione.
Il
presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 16 settembre 1994
Il Ministro: Costa
