Ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri della Provincia di Gorizia

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Deducibilità contributi obbligatori versati all'ONAOSI

Da parte di alcuni Sanitari, in questo periodo in cui sono in scadenza i tempi per la Dichiarazione dei Redditi, sono stati posti quesití ai C.A.F., Centri Assistenza Fiscale, finalizzati a chiarire il problema della "Deducibilitá dei Contributi obbligatorí versatí all'ONAOSI ". Dubbi e diffícoltá interpretatíve sono state oggetto di apposito interpello da parte del Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Piscale all'Agenzia delle Entrate. Quest'ultima per definire questi ed altri quesiti in via definitiva, posti dal predetto Coordinamento Nazionale ha emanato la Circolare n. 17 della quale si sottolinea ed evidenzia il punto 5) ove, in via specifica, si tratta della "Deducibilítá dei Contributi obbligatorí versatí all'ONAOSI", tema scontato per gli addetti ai lavori piú vicini ai nostri ambienti ordinistici ma non per i Sanitari alle prese con le dichiarazioni IRPEF.
II quesito rivolto dai C.A.F. che riguarda direttamente i medici e gli odontoiatri é il seguente: "L'articolo 52, comma 23, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha reso obbligatorio il contributo versato dai Sanitarí iscritti agli organi professionali dei Farmacistí, Medici Chirurghí, Odontoiatrí e Veterinarí all'Opera Nazionale per l'Assistenza degli Orfani di Sanítari Italiani (ONAOSI). Si chiede di conoscere se detto contributo é deducibíle ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lett. e), del Tuir."
Di seguito riportiamo la risposta dell'Agenzia delle Entrate:

CIRCOLARE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE N.17 18/05/2006

5. DEDUCIBILITA' DEI CONTRIBUTI OBBLIGATORI VERSATI ALL'ONAOSI
D. L'articolo 52, comma 23, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha reso obbligatorio il contributo versato dai sanitari iscritti agli ordini professionali dei farmacisti, medici chirurghi, odontoiatri e veterinari all'Opera Nazionale per l'Assistenza degli Orfani di Sanitari Italiani (ONAOSI) .
Si chiede di conoscere se detto contributo e' deducibile ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lett. e), del Tuir.
R. L'articolo 10, comma 1, lett. e), del Tuir, prevede tra gli oneri deducibili dal reddito complessivo i contributi previdenziali e assistenziali dovuti in ottemperanza a disposizioni di legge. L'articolo 52, comma 23, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003), ha modificato l'articolo 2, lett. e), della Legge n. 306 del 1901, estendendo l'obbligo contributivo, a favore dell'ONAOSI, a tutti i sanitari iscritti agli ordini professionali italiani dei farmacisti, medici chirurghi, odontoiatri e veterinari (tale obbligo, precedentemente, era previsto solo per i sanitari dipendenti da enti pubblici).
L'obbligatorieta' della contribuzione in esame e'.confermata dal disposto dell' art. 10 del regolamento di riscossione dei contributi ONAOSI, approvato con atto interministeriale del 31 luglio 2003, secondo cui "i contribuenti, nonche' le amministrazioni pubbliche che non provvedano al versamento dei contributi obbligatori entro i termini previsti, ovvero vi provvedano in misura inferiore al dovuto, sono tenuti a versare il contributo evaso, maggiorato di una somma aggiuntiva determinata applicando, in ragione d'anno, il tasso dell' interesse di differimento e di dilazione di cui all'art. 13 del D.L. 29 luglio 1981, n. 402". Alla luce della normativa sopra richiamata, considerata l'obbligatorieta' e la natura assistenziale dei contributi a favore della fondazione ONAOSI, si ritiene che gli stessi siano deducibili dal reddito complessivo del contribuente ai sensi dell' art. 10, comma 1, lett. e), del Tuir.