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Attualità

Rimborsi ex specializzandi, alcune specialità a rischio esclusione. Una sentenza aggiorna la situazione

Sul sito www.dirittosanitario.net fa scalpore la sentenza della III Sezione civile di Cassazione numero 1058 del 17 gennaio 2019. Per due rilievi diversi. Intanto evidenzia la presenza di specialità per cui lo stato potrebbe non pagare le borse di studio “europee”. In secondo luogo, i giudici offrono la definizione “ultimativa” dell’entità della borsa che andava corrisposta agli ex specializzandi 1983-91 pari all’equivalente dei vecchi 13 milioni di lire per ogni anno di frequenza. Partiamo dalle “ombre” sulle borse, sempre quelle 1983-91. Infatti, stanno emergendo dubbi sul diritto alla borsa di chi ricorre per specialità non riconosciute in ambito europeo. Spiegano i magistrati che la direttiva 362 75 CEE all’articolo 5 comma 3 elenca certificati ed altri titoli di medico specialista comuni a tutti gli stati membri e all’articolo 7 comma 2 elenca altre specialità del nostro paese con diversa denominazione riconosciute come equipollenti, al pari di situazioni analoghe che avvengono negli Stati membri. Quelle dell’articolo 7 sono le sole specialità che la direttiva considera corrispondenti alle specializzazioni “europee” di cui all’articolo 5. Ebbene, negli elenchi di questi articoli, tra cui quello relativo al nostro paese, non compaiono formalmente chirurgia d’urgenza e di pronto soccorso, medicina dello sport, medicina legale e delle assicurazioni, né “superspecializzazione” in pediatria. E non compaiono nella successiva Direttiva 75/363/CEE agli articoli 4 e 5 che interessano lo stesso tema. Gli studenti che si sono viste versare queste borse, avendo vinto la causa, devono fare attenzione alla specialità che stavano frequentando; per loro di profila l’ombra della restituzione delle somme per le specialità citate, in quanto non previste in Europa.

La rivista diretta da Ennio Grassini cita un altro aspetto relativo all’indennizzo per le borse di studio 1983-1991. Quest’ultimo va definitivamente stabilito nell’equivalente dei 13 milioni fissati dalla legge 370/99 ovvero in euro 6.713,94 per ciascun anno di frequentazione della scuola di specializzazione. Secondo i magistrati, in tema di diritto al risarcimento del danno spettante ai medici specializzandi per non aver percepito durante il corso di specialità le borse previste dalla direttiva 26 gennaio 1982, n. 82/76/CEE, è sufficiente a definire l’entità dell’indennizzo l’applicazione del solo parametro di cui alla L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11. L’articolo prevede che ai medici ammessi alle scuole di specialità in medicina dal 1983-1984 al 1990-1991, destinatari delle sentenze Tar Lazio (sezione I-bis), 601/93 e 279-280-281-282-283/94, il MiUr deve una borsa di studio annua onnicomprensiva di lire 13.000.000 (e non si dà luogo al pagamento di interessi legali e di importi per rivalutazione monetaria). Tale indennizzo è di per sé “sufficiente a coprire tutta l’area dei pregiudizi causalmente collegabili al tardivo adempimento del legislatore italiano all’obbligo di trasposizione della normativa comunitaria, salva la rigorosa prova, da parte del danneggiato, di circostanze diverse da quelle normali, tempestivamente e analiticamente dedotte in giudizio prima della maturazione delle preclusioni assertive o di merito e di quelle istruttorie”.

 

29 Gennaio 2019