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Attualità

Limiti alla risarcibilità del danno biologico per lesioni di lieve entità

In tema di risarcibilità del danno biologico per lesioni di lieve entità, la ratio dell’art. 139 c. assicur. (come modificato dall’art. 32, comma 3 ter, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, conv., con modificazioni, nella L. 24 marzo 2012, n. 27) e delle finalità perseguite dal legislatore (intento di contrastare sia il fenomeno delle truffe assicurative che la negligenza colposa nell’accertamento dei microdanni), deve essere intesa nel senso che la legge esiga che il danno alla salute di modesta entità sia accertato e valutato dal medico-legale e dal giudice secondo criteri di assoluta e rigorosa scientificità, senza che sia possibile fondare l’affermazione dell’esistenza del danno in esame sulle sole dichiarazioni della vittima, ovvero su supposizioni, illazioni, suggestioni, ipotesi. Pertanto, deve ritenersi risarcibile anche il danno i cui postumi non siano “visibili” ovvero non siano suscettibili di accertamenti “strumentali” a condizione che l’esistenza di essi possa affermarsi sulla base di una ineccepibile e scientificamente inappuntabile criteriologia medico-legale . (Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net )

27 Febbraio 2019