Ordine dei Medici
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Informazioni dell’Ordine 09/02/2016

In primo piano

730 PRECOMPILATO. OGGI ULTIMO GIORNO PER L’INVIO DEI DATI.

LE PRECISAZIONI DELLA FNOMCEO E LE ULTIME INDICAZIONI SOGEI.

«Anche dopo il 9 febbraio i medici possono chiedere le credenziali per collegarsi al sistema tessera sanitaria del Ministero dell’Economia e inviare i dati delle fatture per la precompilazione del modello 730 da parte dell’Agenzia delle Entrate. Mi riferisco non solo alle fatture 2016, ma anche a quelle dell’anno scorso, non vorrei che alcuni medici sentendosi in ritardo mancassero del tutto l’appuntamento». La nebulosità dell’apparato sanzionatorio prospettato dall’ultima finanziaria spinge la Federazione degli ordini a ricordare che medici e dentisti che non si sono messi in regola per l’invio dati per il pregresso, possono e devono farlo anche dopo di oggi, data in cui scadono ufficialmente i termini per spedire i dati sulle fatture 2015 al Fisco. Questo proprio mentre da Federfarma si ricorda che invece per le farmacie non si accettano più deleghe per gli invii dei dati 2015. «Anche domani, tra cinque giorni e oltre, quando medici e dentisti si presentano agli ordini questi sono tenuti a fornire loro le credenziali per collegarsi a Ts», sottolinea Gianluigi Spata presidente Omceo Como e membro del comitato centrale Fnomceo. Che a DoctorNews sottolinea come «al sistema Ts ci si può registrare sempre, anche se in ritardo; nessun meccanismo si blocca. In Fnomceo stiamo per far partire una circolare in questo senso per gli ordini provinciali». Spata ricorda come gli Omceo italiani abbiano fatto un lavoro consistente, finora. «A Como abbiamo dato le credenziali a 1100 iscritti su 3 mila, in Lombardia conteggiamo anche i medici di famiglia, che hanno dovuto richiederle agli ordini perché inizialmente il sistema Ts non dialogava con il Siss lombardo per il quale solo erano accreditati. Dei 1900 restanti molti sono pensionati e ospedalieri, non tenuti all’incombenza se esercitano solo libera professione intramuraria, oppure si sono procurati le credenziali con la posta elettronica certificata». Ricordiamo anche che da domani 10 febbraio i cittadini potranno collegarsi all’Agenzia delle entrate e consultare i propri dati ed eventualmente chiederne la correzione fino al 9 marzo (non più entro il mese di febbraio); in questo modo si potrebbero accorgere di spese che non sono state conteggiate e cioè di medici e dentisti che non hanno inviato dati. Questi ultimi potrebbero essere sanzionabili, anche se sui tempi in cui le sanzioni scattano resta l’incertezza. La penalità di cento euro a fattura dello scorso settembre si applica ove sia accertato un ritardo determinante nell’invio: il decreto 158 parlava di "oltre cinque giorni". Più consistente forse il rischio di penalità dove l’errore determini una indebita fruizione di detrazioni o deduzioni da parte del cittadino, come riportato in Finanziaria.

La Fnomceo le aveva annunciate e sono arrivate. Il portale Sogei pubblica le frequently asked question che danno la voce del Governo su ciò che il medico e il dentista devono fare per spedire al Ministero dell’Economia i dati delle prestazioni rese, affinché l’Agenzia delle entrate precompili i modelli 730 con le detrazioni per le spese mediche. Tutto ciò avviene mentre sta per scadere il termine del 9 febbraio per l’invio delle fatture relative al 2015 previsto dal Decreto Mef 31 luglio 2016.
Soggetti obbligati- Farmacie, strutture accreditate, iscritti all’albo medici e/o odontoiatri. Tra questi ultimi, i professionisti senza partita Iva che svolgono prestazioni occasionali potranno iscriversi al sistema Ts nel 2017. Le società (Srl in genere), devono inviare i dati 2015 se accreditate con il Servizio sanitario nazionale; dal 2016 sono tenute all’invio tutte le società autorizzate all’erogazione di servizi sanitari. Negli studi associati, per chiarimento Fnomceo dopo colloqui con Sogei, tutti i medici devono inviare le fatture già dal 2015, ma possono optare per l’invio da parte del medico rappresentante per conto dello studio, indicando la partita Iva dello studio. Se il medico nomina un intermediario commercialista questi, ai fini dell’abilitazione alla trasmissione, non deve inviare alcuna comunicazione con posta certificata alla Ragioneria Generale dello Stato: è il Sistema Ts inserirne in automatico le credenziali quando dà l’ok alla richiesta di delega.
Che cosa spedire – Non vanno trasmesse tutte le fatture prodotte nel 2015 ma solo le fatture i cui importi sono stati onorati nel 2015, si escludono quelle pagate a gennaio, si includono quelle 2014 onorate l’anno dopo. Per i dati 2016, quando ogni volta si dovrà chiedere l’ok o meno alla trasmissione, se il paziente dice no il medico o la struttura erogatrice della prestazione non potranno chiedere di firmare dichiarazioni ma dovranno solo annotare sia sulla propria copia, sia sull’originale della fattura da consegnare al cliente la frase: 
"Il paziente si oppone alla trasmissione al Sistema TS ai sensi dell’art. 3 del D.M. 31 luglio 2015".
I certificati e l’Iva – Le spese relative a perizie medico legali e certificati per la patente di guida, di idoneità fisica e psicofisica, di invalidità con adempimenti relativi, di buona salute, o volti a ottenere benefici previdenziali o attestanti l’impossibilità di partecipare ad un concorso o a testimoniare in tribunale per motivi di salute vanno anch’esse comunicate al Sistema Ts con il codice "SR", a prescindere dall’applicazione dell’Iva. Invece, "ivate" o meno, il medico competente non deve inviare le fatture rilasciate al datore di lavoro anche se persona fisica.
Quesiti insoluti – Resta senza risposta il "come fare" se non coincidono i dati di Agenzia delle entrate ed Anagrafe. Esempio: un medico laziale non riesce ad inserire una fattura nel sistema Ts perché secondo il codice fiscale del paziente -riconosciuto dall’Agenzia delle Entrate – non coincide con il cognome che l’Agenzia ha in archivio. Il paziente non riesce a ottenere la correzione dell’errore dall’Asl, e la fattura difficilmente sarà accettata entro il 9 febbraio. Per Sogei, "in caso di mancata accettazione della trasmissione del file dovuta alla non adeguatezza alle regole di trasporto o ad anomalie nella nomenclatura del file o ad irregolarità nella struttura dei dati o ad incongruenze tra i dati comunicati, non si considerano acquisiti dal sistema TS i dati contenuti nei file scartati".
Il medico rischia? In teoria, quest’anno è sperimentale, anche se seguendo la lettera della Finanziaria restano i 100 euro di sanzione per ogni ritardo di oltre 5 giorni nella comunicazione o per dati inseriti scorrettamente a beneficio del cliente.
Mauro Miserendino

DECRETO APPROPRIATEZZA. TRA DUBBI E PERPLESSITA’ LE INDICAZIONI AI MMG SU COME APPLICARLO.

Il decreto appropriatezza che da quest’anno lega a particolari stati patologici dei pazienti l’erogabilità di molti esami a carico della sanità pubblica, "contiene errori formali e di logica". E i sindacati si muovono; la Fimmg con il presidente Giacomo Milillo ringrazia gli assessori che lo hanno sospeso (Veneto e Toscana, ndr) con i segretari regionali scrive agli altri assessori per chiedere lo stop, con gli iscritti invia all’Asl i pazienti che hanno bisogno di un esame con un modulo precompilato dove si chiede al direttore generale e di distretto di dire se l’esame sia o no a carico del Ssn; lo Snami scrive agli assessori di sospendere la norma nazionale, aggiornare i gestionali dei Mmg, convocare incontri, fissare date (in Campania) dalle quali certi esami sono prescrivibili solo da specialisti, in modo da non danneggiare il rapporto medico di base-paziente. Lo Smi suggerisce un team di difesa legale per i medici di famiglia. Franco Del Zotti da Verona ricorda che il consiglio dei sanitari che ha fatto da advisor al governo sulla prescrivibilità di questi test, che riguarda per l’80% medici di famiglia, è fatto da 29 specialisti e un solo Mmg e per giunta della "poco nota Associazione culturale di Selinunte".
Fimmg nazionale ha dato indicazioni su come applicare il decreto, che di seguito riassumiamo con le perplessità di Fimmg Lazio.
Indicazioni Fimmg – Al medico di famiglia interessano le tabelle dell’allegato 1 (esami di largo uso) mentre il 2 (genetica) è specialistico e si sconsiglia persino di trascrivere ricette degli specialisti anche perché questi ultimi dovrebbero avere il ricettario Ssn. La colonna 1 a sinistra riporta il "numero di nota" da scrivere in ricetta si presume negli spazi dedicati alle note Aifa. "Ciò significa che le prestazioni soggette a condizioni di erogabilità devono essere riportate in ricetta separata. Se vogliamo prescrivere una transaminasi Ast questa dovrà essere, a scanso di confusione, l’unica prescrizione nella ricetta e si dovrà riportare la nota 53 negli appositi spazi, indicando "sospetta patologia epatica". Tutto ciò con conseguenze per i pazienti (10 euro di superticket ndr). Tutti gli altri esami andranno prescritti su altre ricette. La colonna 2 riporta i simboli *, R o H che indicano rispettivamente prestazioni per cui già il governo emanò nel ’96 Linee guida di erogabilità, esami specialistici erogabili in ambulatori "normali" ed esami erogabili solo in ospedali con particolari requisiti: non è richiesto scrivere nulla. La colonna 3 riporta il codice numerico della prestazione ex Dm 22 luglio 1996, da non scrivere. La colonna 4 riporta la descrizione della prestazione, e la 5 le condizioni di erogabilità, cioè "le specifiche circostanze riferite allo stato clinico o personale del paziente, alla particolare finalità della prestazione, al medico prescrittore, all’esito di procedure o accertamenti pregressi in assenza delle quali la prestazione … non può essere erogata a carico Ssn".
Queste circostanze sono contrassegnate da lettere che meglio specificano lo stato clinico. La colonna 6 riporta invece le indicazioni di appropriatezza prescrittiva, la cui lettera se apposta dal medico indica che l’ambito prescrittivo è corretto: il tempo di protrombina ad esempio in lettera C significa "monitoraggio farmaci anticoagulanti orali". Ove non siano presenti lettere, pur in presenza di indicazione di appropriatezza, si presume non si debba riportare nulla".
Perplessità Fimmg Lazio – Non è chiaro chi debba prescrivere le visite di controllo, se lo specialista o il Mmg. Sono le regioni poi a dover identificare chi eroga alcune di queste prestazioni "specialistiche". Alle note 32, 34, 36, 38 e 40 (Tc rachide-braccio-gamba e Rmn colonna e arto superiore/spalla) ai fini del sospetto oncologico alle condizioni di erogabilità, e di appropriatezza ove si aggiungano, occorre che il paziente abbia un’anamnesi positiva per tumori e/o più di 50 anni o meno di 18 e/o perdita di peso, dolore crescente e/o non risponda a terapie di 4-6 settimane: si devono allineare cioè 2-3 criteri. Altra grave perplessità: i marker tumorali (Cea, Ca125, Ca19.9) sono concessi in genere in corso di malattia e non per scopi di diagnosi o screening, anche se talora nell’esperienza del medico sono stati dirimenti.
Mauro Miserendino

DL APPROPRIATEZZA, RADIOLOGI AI MMG: LE NORME SONO INADEGUATE. TROVIAMO PERCORSI SU PRESCRIZIONI TC E RMM

«I medici di famiglia hanno ragione. Un provvedimento come il decreto appropriatezza va accompagnato da spiegazioni, incontri, colloqui personali. Di fronte a provvedimenti innovativi occorrono modalità prescrittive diverse da quelle che utilizziamo da 30 anni. Ho espresso la disponibilità del Sindacato nazionale radiologi per trovare soluzioni comuni». Corrado Bibbolino presidente Snr è solidale con i medici di medicina generale e con le perplessità espresse da Fimmg (soprattutto), Snami e Smi, in particolare sulle note 32, 34, 36, 38 e 40 relative rispettivamente a Tc rachide-braccio-gamba e Rmn colonna e arto superiore/spalla. Per la prescrizione, secondo il decreto non solo bisogna tenere conto delle condizioni di erogabilità, e in qualche caso delle indicazioni di appropriatezza, ma in caso di sospetto oncologico occorrono altre condizioni: che il paziente abbia un’anamnesi positiva per tumori e/o più di 50 anni o meno di 18 e/o perdita di peso, dolore crescente e/o non risponda a terapie di 4-6 settimane. Ci vuole un "allineamento" di pianeti. Senza contare i disagi burocratici nel mettere in ricetta gli esami, che spesso portano a doverli prescrivere a parte, con il risultato che il paziente paga il superticket sull’impegnativa in più.
Il Snr peraltro è un sindacato tra i pochi che ha condiviso le ragioni del decreto appropriatezza. «Si prescrivono troppi esami radiologici – premette Bibbolino – e tuttora ci sono regioni come Veneto ed Emilia Romagna che spingono sulla produzione di questi esami strumentali, ignare dei movimenti di pensiero come la Slow Medicine secondo cui "fare di più non significa fare meglio", e ignare che più offerta genera più domanda di salute, più motivi per un paziente per credere di stare male. Ma del decreto il Snr non ha mai condiviso i modi. Fin dal primo momento non siamo stati d’accordo sulle sanzioni. Serve un approccio più complesso, serve condivisione. Un medico di famiglia chiede un "affidamento diagnostico" al collega radiologo, e il decreto gli chiede ora di motivare quel sospetto, ma le regole operative attuali non sono adeguate». Che fare? «Ci sono delle best practices che potremmo insieme chiedere a Ministero e Regioni di sperimentare in modo organizzato e ove possibile coordinato», dice Bibbolino. Ed esemplifica: «In Piemonte si sperimenta il quesito clinico a carico del radiologo. Il paziente arriva con un sospetto e il radiologo diventa responsabile dell’iter diagnostico intraospedaliero, degli esami a valle come la Tc. In questo modo si riduce complessivamente il numero di esami, posto che noi radiologi lavoriamo di più. A Messina abbiamo promosso corsi di formazione radiologi-medici di famiglia, a Torino sperimentiamo insieme il progetto Slow Medicine per evitare esami inutili. Occorrerebbe un dialogo e un accordo per sistematizzare tutto questo. Lavorare a compartimenti stagni non paga più».
Mauro Miserendino

INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO. PRECISAZIONI DELL’INPS.

Si riscontra, sovente, che non viene riconosciuta L’indennità di accompagnamento a pazienti per i quali,  pur avendone diritto,  il proprio medico in fase di compilazione della prevista certificazione medica telematica (mod. C), non barra una o entrambe le seguenti voci poste in calce al certificato medico visualizzato a video:
– La persona è impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore
-La persona non è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua
Nel ribadire, infatti, che l’indennità di accompagnamento è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti mutilati o invalidi totali, si ricorda alle le SS.LL. di barrare sempre una o entrambe le due voci su richiamate qualora ne ricorrano, secondo il proprio parere professionale, i requisiti, in quanto il sistema, essendo completamente automatizzato, non consente interventi correttivi successivi, precludendo il riconoscimento del benefico all’avente diritto se non in presenza di un nuovo certificato medico e una nuova domanda.
Restando in tema, si coglie l’occasione per fornire una ulteriore precisazione relativa alla compilazione del certificato di intrasportabilità (mod. D). Si ricorda, infatti, che questo certificato deve essere compilato solo se il paziente viene a trovarsi nello stato di intrasportabilità successivamente all’invio del certificato medico telematico. Qualora, invece, sussistono controindicazioni mediche ab origine che non consentono lo spostamento del soggetto interessato dal suo domicilio, basta barrare la seguente voce posta sempre in calce al su richiamato mod. C:
– Sussistono in atto controindicazioni mediche che rendono rischioso o pericoloso per sé e per gli altri lo spostamento del soggetto dal suo domicilio.
Nel caso di dubbi o incertezze nella compilazione del certificato medico per il riconoscimento dell’invalidità civile, si prega di inviare la richiesta di chiarimenti utilizzando uno dei seguenti contatti:
 
Luigi FERRARA
Responsabile Relazioni istituzionali
e Segreteria di Direzione
Direzione provinciale Inps di Gorizia
Tel. Ufficio: 0481 389291
Cellulare: 3804158732
luigi.ferrara@inps.it

INFEZIONI DA VIRUS ZIKA. MISURE DI PREVENZIONE E CONTROLLO. 

Riportiamo quanto scrive il Ministero della salute sul suo sito istituzionale. Il Poster completo in allegato.

Il Ministero ha inviato agli Assessorati alla sanità, ai Ministeri e agli enti coinvolti, una nuova circolare sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni da virus Zika. Predisposta anche una scheda informativa, sulla base dell’avviso del Centro Europeo Controllo Malattie Infettive, e un poster da esporre in corrispondenza dei punti di ingresso internazionali (porti ed aeroporti aperti al traffico internazionale).
Sulla base delle informazioni e dei bollettini epidemiologici internazionali si possono distinguere:
-Paesi in cui al momento sono in corso epidemie di virus Zika a rapida evoluzione, con trasmissione in aumento o diffusa: Colombia, Brasile, Suriname, El Salvador, Guiana Francese, Honduras, Martinica (Dipartimento francese d’oltremare), Messico, Panama, Venezuela
– Paesi in cui al momento vengono segnalati casi e trasmissione sporadica a seguito di introduzione recente del virus Zika: Barbados, Bolivia, Ecuador, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Haiti, Porto Rico, Paraguay, Saint Martin.
Sebbene l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), al momento, non raccomandi l’applicazione di restrizioni di viaggi e movimenti internazionali verso le aree interessate da trasmissione di virus Zika, nella nota si ritiene opportuno, sulla base di un principio di estrema precauzione 
– informare tutti i viaggiatori verso le aree interessate da trasmissione diffusa di virus Zika o in cui sono segnalati casi di infezione da tale virus, di adottare le misure di protezione individuale per prevenire le punture di zanzara
– consigliare alle donne in gravidanza, e a quelle che stanno cercando una gravidanza, il differimento di viaggi non essenziali verso tali aree
– consigliare ai soggetti affetti da malattie del sistema immunitario o con gravi patologie croniche, il differimento dei viaggi o, quantomeno, una attenta valutazione con il proprio medico curante prima di intraprendere il viaggio verso tali aree
– raccomandare ai donatori di sangue, che abbiano soggiornato nelle aree dove si sono registrati casi autoctoni d’infezione di virus Zika, di attenersi al criterio di sospensione temporanea dalla donazione per 28 giorni dal ritorno da tali aree, nell’ambito delle misure di prevenzione della trasmissione trasfusionale, (come da indicazioni del Centro Nazionale Sangue).

NUOVO CORSO FAD SULLE ALLERGIE ALIMENTARI. 

Allergie e intolleranze alimentari sono al centro del nuovocorso FAD della FNOMCeO, come sempre gratuito per tutti i medici e odontoiatri. La FNOMCeO ha voluto promuovere e sostenere la stesura di un documento, a cura delle principali società scientifiche di Allergologia e Immunologia Clinica, che rappresenta l’ossatura per il corso FAD e che è disponibile anche in formato ebook scaricabile gratuitamente.
Sulla tematica delle allergie e intolleranze alimentari, molto sentita nella popolazione generale e nella classe medica, si è purtroppo creata molta confusione non solo nella terminologia ma soprattutto nell’inquadramento e nell’approccio diagnostico; in modo particolare per quanto riguarda i percorsi diagnostici si sta assistendo, negli ultimi anni, a una crescente offerta di metodologie diagnostiche non scientificamente corrette e validate.
Il corso vuole quindi fare chiarezza e fornire ai colleghi uno strumento semplice e pratico per gestire in maniera appropriata i pazienti con sospetta allergia o intolleranza alimentare .
Il corso sarà disponibile fino al 3 febbraio 2017 sulla piattaforma FadInMed, ed eroga 10 crediti ECM. Per accedere occorre prima registrarsi nel sito FNOMCeO passando dalla pagina dedicata, nel caso in cui non sia già stata affettuata la registrazione.

Diritto Sanitario

CORTE DI CASSAZIONE – PENALE: L’ospedale è responsabile se l’intervento chirurgico non è tempestivo. 

La Corte di Cassazione ha affermato che la struttura sanitaria è responsabile quanto l’intervento è eseguito oltre il timing ottimale che avrebbe potuto ridurre o impedire i postumi invalidanti del paziente
FATTO : Il Tribunale di Milano, sez. distaccata di Legnano decidendo con sentenza n. 87/2006 sulla domanda proposta da D.E. nei confronti della Gestione Liquidatoria dell’ex USSL n. (OMISSIS) di Legnano (di seguito, brevemente, Gestione Liquidatoria) e del terzo chiamato Dr. F.M., per il risarcimento dei danni conseguenti ad errata e/o negligente prestazione sanitaria – rigettava la domanda, pur in presenza di accertati postumi invalidanti nella misura del 30-35%, ritenendo che non fosse stata raggiunta adeguata prova in termini di ragionevole certezza della sussistenza del nesso causale tra il ritardo nell’effettuazione dell’intervento di erniectomia praticato all’attrice nell’ospedale di (OMISSIS) e i danni in questione
DIRITTO: In particolare la Corte milanese non si è limitata a dar conto della frequenza statistica dell’eventuale esito negativo in caso di intervento eseguito in emergenza chirurgica o anche solo nelle 24 ore, ma ha verificato tutte le circostanze del caso concreto (individuazione del c. "punto zero", chiarezza della sintomatologia sin dal momento del ricovero, ritardo nell’iter diagnostico e nel conseguente intervento chirurgico), pervenendo al convincimento che l’intervento, nella specie, venne eseguito più di 48 h. dopo il ricovero e, quindi, ben oltre il timing ottimale, con la conseguenza che alla D. risultava essere stata negato l’accesso a quella "elevata probabilità" di guarigione del tutto esente da postumi, che, in caso di tempestivo intervento, avrebbe avuto. In definitiva i fatti rilevanti ai fini della conclusione della sussistenza di nesso causale (da apprezzarsi, appunto, come grado di probabilità logica) tra il comportamento omissivo della struttura sanitaria e l’evento, risultano ampiamente esposti e le conclusioni assunte risultano del tutto in linea con i principi sopra enunciati).

DANNI RIDOTTI ALLA META’ SE IL PAZIENTE NON SI SOTTOPONE A INTERVENTO CHE RIDUCE I DISAGI.

Nel giudizio di responsabilità professionale nei confronti di una struttura ospedaliera, il Tribunale, accertato che la perforazione del colon sofferta dal paziente era da attribuirsi a negligenza dell’operatore della manovra endoscopica, il quale – pur consapevole delle particolari condizioni soggettive e oggettive del caso – ritenne di insistere nei tentativi di superare l’ostacolo costituito dall’ernia, ha comunque effettuato una riduzione alla metà del risarcimento riconosciuto agli erede del paziente.
Infatti, se lo stesso si fosse sottoposto al previsto intervento di ricanalizzazione, ed avesse avuto esito positivo, il danno biologico permanente avrebbe teoricamente potuto ridursi dal 50% (accertato come conseguenza della deviazione e dell’innesto dell’ano preternaturale) al 15% circa, per cui la scelta del paziente di non eseguire il nuovo intervento potrebbe essere valutata come contributo della parte lesa all’aggravamento del danno. Pertanto, pur tenendo conto che non poteva essere obbligato a sottoporsi ad una ulteriore operazione chirurgica all’addome, il giudice ha ritenuto ingiusto addebitare all’Ospedale integralmente il risarcimento, atteso che i gravi disagi sofferti si ricollegano al mantenimento della deviazione intestinale e quindi al rifiuto di esperire un rimedio chirurgico di ripristino della funzionalità del tratto colo-rettale.

CORTE DI CASSAZIONE – PENALE: Il primario non ha l’obbligo di verificare la competenza degli infermieri.

La Corte di Cassazione ha affermato che non rientra tra i compiti del Primario organizzare i corsi per la formazione del personale infermieristico sul nuovo sistema di monitoraggio del reparto e neppure verificare la piena conoscenza del sistema da parte dei singoli operatori.
FATTO: G.M. veniva tratto a giudizio davanti al tribunale di Livorno in ordine al delitto p. e p. dall’art. 589 c.p. perché, nella qualità di direttore della Divisione di Cardiologia e Unità di Terapia Intensiva Cardiologia dell’ospedale civile di Livorno, per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia ed inoltre in violazione dei protocolli di buona prassi di organizzazione del lavoro in U.T.I.C. cagionava il decesso del paziente Go. M..Precisamente a G.M. veniva contestato di aver omesso di verificare, al momento del trasloco dell’U.T.I.C. presso la nuova struttura nel febbraio 2006, che il mantenimento della precedente turnazione di tre Infermieri Professionali complessivi (non adeguato alla nuova logistica del reparto dove uno dei tre infermieri si sarebbe trovato in locali diversi dell’U.T.I.C. e materialmente impossibilitato al controllo dell’apparecchiatura di monitoraggio) comportava la formale scomparsa della funzione di controllo dal piano di lavoro, nonché il sostanziale impedimento della stessa nelle occasioni in cui gli infermieri professionali presenti in U.T.I.C. fossero stati completamente assorbiti dalle incombenze ordinarie e straordinarie del reparto.A G.M. veniva altresì contesto di aver omesso di vigilare, in occasione della contemporanea installazione del nuovo impianto di monitoraggio Philips, sulla esaustività della formazione del personale addetto al reparto in merito alle modalità di utilizzo delle apparecchiature telemetriche in dotazione all’unità di terapia sub-intensiva, nonché sul corretto e sufficiente livello di apprendimento raggiunto da ciascuno con particolare riferimento ai comandi di sospensione/riattivazione degli allarmi sonori e alla loro visualizzazione in video.
DIRITTO: Secondo l’assunto accusatorio, come chiarito nella sentenza di assoluzione del giudice di primo grado (p. 59): "Il Primario sarebbe cioè venuto meno ai propri doveri di responsabile apicale del reparto, individuando cioè nella posizione di garanzia del Primario la fonte degli obblighi violati, tra i quali anche quello di garantire la piena formazione professionale del personale infermieristico. 

Area formativa

FOCUS SUL CARCINOMA MAMMARIO – Aggiornamenti basati sull’evidenza – XIII edizione
Il convegno si terrà il 18-19 febbraio 2016 persso il Centro Congressi – Pordenone Fiere, Viale Treviso 1 – 33170 Pordenone
RESPONSABILE SCIENTIFICO: Fabio Puglisi – Dipartimento di Oncologia, Azienda Ospedaliero Universitaria di Udine. Dipartimento di Scienze Mediche e Biologiche, Università degli Studi di Udine
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: Meeting srl, Via Villalta 32 – 33100 Udine Tel. 0432 1790500 – Fax. 0432 1790854
PER ISCRIZIONI: www.meetingsarazanazzi.it 

TERAPIE MEDICHE DELLE DISFUNZIONI SESSUALI
Il Convegno si terrà il 18 febbaio 2016 presso la sala convegni del C.R.O. di Aviano.

DONNE E VIOLENZA: LA CULTURA DELLA PREVENZIONE.
Il Convegno si terràl’8 marzo  2016 presso la sala capitolare della Scuola di Carità – parrocchia di San Francesco Grande – Padova.