Ordine dei Medici
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Informazioni dell’Ordine 09/06/2016

In primo piano

FNOMCEO: DDL LORENZIN. RISULTATO RAGGUARDEVOLE. ORA SI AUSPICA RAPIDA APPROVAZIONE ALLA CAMERA. 

«Profonda soddisfazione per l’approvazione in un ramo del parlamento del Ddl Lorenzin, che prevede, tra le altre cose, la riforma degli Ordini professionali ed il loro indispensabile ammodernamento». A esprimerla una nota Fnomceo che sottolinea come «dopo anni di attesa si è ottenuto un primo ragguardevole risultato, che ci si attende trovi un rapido perfezionamento nell’iter parlamentare alla Camera dei Deputati».
Fnomceo nella nota esprime un sentito riconoscimento «alla XII Commissione del Senato, presieduta dalla senatrice Emilia De Biasi, per il fruttuoso impegno nel conciliare, con equilibrio, le diverse istanze provenienti dalle professioni sanitarie. È titolo di grande soddisfazione» continua la nota «che buona parte dell’articolato della legge approvata sia stato condiviso dalle professioni medica e odontoiatrica a larghissima maggioranza in diverse occasioni istituzionali. Ci si augura che eventuali aggiustamenti alla legge, legittimamente operati dalla Camera dei Deputati, non rallentino eccessivamente l’iter di approvazione finale e ottengano nei giusti tempi il conseguimento del risultato sperato ed atteso. Questo atto» conclude Fnomceo «contribuisce a fare chiarezza nel variegato mondo delle professioni sanitarie e ci si augura che non riceva stravolgimenti che ne minerebbero l’impianto generale

FNOMCEO:  #NOICONVOI PER UNA SANITA’ PIU’ SICURA

Riportiamo di seguito il comunicato stampa della FNOMCeO sull’iniziativa.

DISEGNO DI LEGGE 2223 (LAVORO AUTONOMO) – INFORMATIVA DEL PRESIDENTE NAZIONALE CAO DR RENZO: 

Cari Colleghi,
nella continua opera di reciproca informazione e collaborazione desidero informarVi che, nell’ambito del disegno di legge n. 2223 (Lavoro autonomo) attualmente in discussione presso la Commissione Lavoro del Senato, è inserito l’art. 5 recante “Deducibilità delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente” che prevede che “All’articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «; le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l’iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente. Sono altresì integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà”.
Questo risultato è il frutto di una intensa attività istituzionale della CAO a favore dei liberi professionisti; E’ quanto ci siamo impegnati a portare avanti lasciando da parte voli pindarici o inutili proclami sulla deducibilità totale che, contrariamente a quanto promesso con demagogici proclami, sappiamo non avverrà mai .
Vi segnalo che il  termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2233, adottato come testo base, è stato fissato alle ore 9,30 di lunedì 13 giugno.
Come CAO stiamo valutando la possibilità di svolgere un’ulteriore opera di convincimento per migliorare ancora, attraverso la presentazione di ulteriori emendamenti, l’attuale formulazione del  testo.
Cordiali saluti
Giuseppe Renzo

MEDICI FISCALI. POLO UNICO DAL 2017. FIMMG: CATEGORIA PRONTA A NUOVI COMPITI.

Con l’approvazione della Legge delega di Riforma della Pubblica Amministrazione, per lanciare il "Polo Unico della medicina fiscale" in virtù del quale l’Inps curerà i controlli su lavoratori dei settori privato e pubblico manca ancora il decreto attuativo. Il Ministro della Pa Marianna Madia, riferisce che questa norma vedrà la luce prima dell’estate per essere poi approvata definitivamente entro l’anno. «Seguendo le linee guida del decreto attuativo, Ministeri competenti (Lavoro e Salute), Fnomceo e sindacati dovranno definire il nuovo contratto dei medici fiscali. È possibile che il nuovo sistema dei controlli sia operativo dal 1 gennaio 2017», riflette Alfredo Petrone segretario nazionale settore Inps-Fimmg.
Il Polo unico, ricordiamo, crea le premesse per risolvere la vicenda dei 1200 medici fiscali che dal 2013 vivono sulla propria pelle le conseguenze del drastico taglio delle visite disposte d’ufficio dall’Inps. Silvio Trabalza, vicesegretario vicario, traccia un quadro della situazione: «Dei circa 1.200 medici di controllo su cui conta Inps, circa 800 sono impegnati full time e 400 part time, con un impegno di spesa annuale, tra quota Inps e quota rimborsata dai datori di lavoro (in maggioranza privati) di circa 40 milioni di euro che consentono l’esecuzione di circa 650 mila controlli. In ambito pubblico la Pa ci risulta spenda circa 60 milioni di euro per un numero di controlli che però non è stato possibile ricavare. Noi riteniamo che con questa cifra, fondendo i due budget e con un nuovo contratto di lavoro per i medici fiscali, a quota oraria, basato su una convezione mutuata da quelle Ssn per i medici del territorio, si possano fare i controlli necessari nella Pa, aumentare quelli nel privato garantendo quindi un controllo efficace ed efficiente in ambedue i comparti. Che fine farebbero con il Polo unico i medici che oggi nelle Asl fanno i controlli sui dipendenti Pa? «L’organizzazione dei controlli in capo alle Asl presenta aspetti di notevole disomogeneità: in alcune Regioni i medici fiscali Asl sono liberi professionisti, in altre convenzionati, in altre dipendenti e spesso, specie nel primo caso, con un rapido turnover. Noi – dice Trabalza – crediamo si debbano seguire le linee guida della Commissione Affari Sociali quando afferma nelle conclusioni dell’indagine conoscitiva: "andranno inseriti a regime anche i medici che svolgono analoga attività presso le Asl, purché in servizio al 31 dicembre 2007, analogamente a quanto previsto dall’articolo 4, comma 10-bis del decreto-legge n. 101 del 2013 per i medici fiscali delle liste ad esaurimento Inps"».
Come immagina Fimmg la nuova convenzione, con quali tutele e incompatibilità? «La nostra idea-dice Petrone – prevede un medico convenzionato in regime di esclusività con Inps (anche per garantire l’assenza di conflitti di interesse), quindi a tempo pieno ed indeterminato secondo le regole delle convenzioni Ssn, che possa essere adibito anche ad altre funzioni nei Centri medico Legali che non siano le sole visite fiscali. Ci sono molte altre attività nella medicina fiscale che questi sanitari, con esperienza spesso ultraventennale, sarebbero in grado di svolgere brillantemente. Così come c’è la disponibilità ad operare anche in altre mansioni che esulino dalla medicina fiscale in senso stretto come nell’invalidità Civile. Noi siamo pronti a raccogliere la sfida del ruolo unico del medico convenzionato Inps. L’utilizzo di una delle convenzioni Ssn inoltre, con i dovuti aggiustamenti, consentirebbe l’utilizzo di questi medici secondo criteri di stabilità, retribuzione, regole, diritti e doveri al pari dei colleghi Ssn e in linea con le conclusioni dell’indagine conoscitiva della XII Commissione Affari Sociali della Camera. Crediamo in definitiva sia venuto il momento di dare a questi professionisti la serenità lavorativa persa dal maggio del 2013».
Mauro Miserendino

RIMBORSI AGLI EX SPECIALIZZANDI. ALTRI 13 MILIONI DI EURO AD OLTRE 400 MEDICI.

Oltre 13 milioni di euro a più di 400 medici ex specializzandi, ai quali era stato negato il corretto trattamento economico durante la scuola post-laurea in Medicina tra il 1978 ed il 2006. A tanto ammonta la cifra che dovrà pagare lo Stato per l’ennesima sentenza sul caso. A sancirlo con la sentenza 1067/2016 la Corte d’Appello di Roma che ha accolto il ricorso dei legali Consulcesi con il ribaltamento del giudizio emerso in primo grado, quando la richiesta di rimborso per la mancata applicazione delle direttive comunitarie (75/362 CEE e 82/76/CEE) era stata respinta. «Davanti alla Corte d’Appello» spiegano i legali di Consulcesi in una nota «è stato invece riconfermato il principio, già affermato dalla Cassazione, che, come afferma testualmente la sentenza in oggetto: «Le direttive comunitarie, le quali prevedono l’obbligo di retribuire la formazione del medico specializzando, hanno avuto "natura incondizionata e sufficientemente precisa", cosicché le stesse, nonché la legislazione nazionale con la quale sono state trasposte nell’ordinamento interno (primo tra tutti, il d.lgs. 8.8.1991 n.257) hanno attribuito al medico specializzando il diritto soggettivo alla adeguata remunerazione».
Con questa sentenza, riferisce la nota Consulcesi, salgono ad oltre 450 i milioni riconosciuti dai Tribunali di tutta Italia solo in favore dei medici tutelati da Consulcesi. E la casistica sembra destinata ad aumentare tenuto conto che, secondo le stime FNOMCeO, sono oltre 160mila i medici che possono chiedere il rimborso. Per arginare gli esborsi da parte delle casse pubbliche, è approdato in Senato il Ddl 2400 presentato da Piero Aiello e da altri 20 senatori di maggioranza e opposizione. Il provvedimento, sottolinea la nota, consente un notevole risparmio per lo Stato attraverso un accordo transattivo che assicura un rimborso forfettario a tutti i medici che avranno avanzato ricorso. «Ritengo che la recente iniziativa parlamentare rappresenti il vero punto di svolta perché la politica ha compreso, finalmente, l’enorme rischio a cui si espongono le casse pubbliche attraverso questa inarrestabile emorragia» sottolinea Massimo Tortorella, presidente di Consulcesi Group.

RIMBORSI AGLI EX SPECIALIZZANDI. ECCO CHI NON NE HA DIRITTO E PERCHE’

«Sono stato iscritto alla scuola di specialità da febbraio 1978 e mi sono specializzato nel novembre 1981. Rientro nelle categorie di ex specializzandi risarcibili previo ricorso?» All’indomani dell’ennesima sentenza (Corte d’Appello di Roma) che dà ragione a 400 ex specializzandi degli anni 1978-2006, mentre in Senato si discute una legge (Ddl 2400) per garantire gli indennizzi, abbiamo girato questo ed altri quesiti su decorrenza e prescrizione del diritto a Consulcesi e Codacons. Distinguendo gli ex studenti, ormai medici, tra aventi diritto alla borsa di studio ai sensi delle direttive europee (classe 1983-92) ed aventi diritto al contratto ospedalieri con adeguamenti e contributi (classe 1994-06).

Borse, da quando scatta il diritto – La Corte Cassazione con sentenza 17434 del 2 settembre 2015 ha ribadito che sono interessati alla corresponsione della borsa di studio tutti gli ex specializzandi che al 1° gennaio 1983 frequentavano le scuole. La direttiva 76/82 infatti produceva effetti in Italia dal 31/12/1982. «La possibilità di fruire del diritto dipende dalla durata del corso», ci ricorda l’Ufficio Stampa Consulcesi. «I corsi più lunghi sono quelli di cinque anni pertanto chi li frequentava, immatricolato nel 1978, non era specializzato al 1983 e aveva motivo di ricorrere; per i corsi di specializzazione quadriennali fanno fede gli immatricolati al 1979 e così via; non può ricorrere chi è uscito entro il 1982».

Borse, quando termina il diritto – Per i fuori corso immatricolati in anni precedenti alla durata prescritta del corso e ancora al lavoro nel 1983 è complesso ipotizzare ricorsi, anche se il principio enunciato dalla Cassazione è tutelare chiunque fosse "a scuola" al 1/1/83. La tutela si estende dal 1983 in avanti fino agli iscritti che hanno frequentato nel 1991. Con dlgs 257/91, il legislatore dispose per gli specializzandi una borsa annuale di lire 21,5 milioni, ma a decorrere dall’anno accademico 1991-92, cioè per chi iniziò a frequentare nel 1992.

Borse, prescrizione del ricorso- E il pregresso? Con legge 370 del 1999 all’articolo 11 lo Stato dispose la corresponsione di 13 milioni annui per gli specializzandi 83-91. Le sentenze di Cassazione del maggio 2011 hanno affermato che la possibilità di adire la magistratura amministrativa si prescrive in dieci anni dall’uscita del decreto e cioè entro il 27 ottobre 2009. Per interrompere la prescrizione, è sufficiente che entro il 27 ottobre 2009 l’ex studente "senza borsa" abbia scritto una raccomandata al Ministero dell’Università con cui chiede la corresponsione delle somme. Ma, ci si sottolinea da fonte Codacons, secondo alcune interpretazioni le sentenze di Cassazione lascerebbero aperto uno spiraglio fino al luglio 2017, data su cui torneremo e sulla cui "esperibilità" in definitiva sono decisivi gli orientamenti degli avvocati.

Contratti, inizio e fine del diritto – Ci sono poi gli iscritti dall’anno accademico 1993-94 al 2006-07 ai quali il corrispettivo ex dlgs 257/91 è stato pagato ma senza che lo stato versasse contributi, coperture assicurative e adeguamenti come previsti dalle direttive Ue 75/362 e 76/82. Fruiscono del diritto studenti che dal 1994 al 2007 continuarono a percepire i 930 euro mensili della borsa di cui al dlgs. 257/1991 (valore del 1992), che invece andava adeguata. Il blocco è rimasto fino al 2006 finché lo stato italiano non adottò lo schema-tipo del contratto di formazione specialistica con dpcm 6 luglio 2007.

Contratti, prescrizione del ricorso – Il 7 luglio 2007 un decreto della presidenza del consiglio ha sanato le situazioni pregresse: il diritto si può rivendicare entro dieci anni da allora.
Mauro Miserendino

EMA: BANDO PER STAGE RETRIBUITO A LONDRA PER GIOVANI MEDICI E FARMACISTI.

Uno stage retribuito per giovani neolaureati in medicina e farmacia: si terrà a Londra per una durata di sei mesi a partire dal prossimo ottobre ed è offerto dalla European medicines agency (Ema). La retribuzione per i vincitori del bando sarà pari a 1.350 sterline (1768 euro al tasso attuale di cambio), inoltre l’Agenzia riconoscerà un’indennità di viaggio per il trasferimento nel Regno Unito e rimborserà altri costi all’inizio e alla fine del periodo di tirocinio.
Per poter partecipare alle selezione, i candidati devono essere cittadini di uno dei Paesi dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, avere una buona padronanza della lingua inglese e la conoscenza di un’altra lingua ufficiale dell’Unione e infine avere una laurea almeno triennale oppure conseguirla entro il primo agosto 2016 – ma altri posti saranno resi disponibili a partire dal mese di aprile del prossimo anno e in quel caso saranno validi i diplomi di laurea ottenuti entro il primo marzo 2017. Per lo stage di ottobre restano pochi giorni di tempo perché le domande dovranno essere inviate entro il 1 giugno, inoltre l’Ema consiglia di anticipare se possibile l’invio, perché si prevede che gli aspiranti saranno molti e quindi il sistema dovrà elaborare una notevole quantità di dati.
L’iscrizione avviene con modalità online, attraverso un form che è possibile reperire attraverso il sito Web appositamente predisposto (http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/about_us/general/general_content_000321.jsp) e inviare, dopo averlo compilato, all’indirizzo e-mail: traineeship@ema.europa.eu. Non occorrerà inviare il proprio curriculum, che non fa parte della documentazione considerata ai fini del concorso. La conferma di ricezione della domanda si avrà nel giro di un paio di settimane, i candidati verranno poi contattati telefonicamente e il contratto sarà infine stipulato entro la fine di agosto 2016.

Diritto Sanitario

CORTE DI CASSAZIONE – CIVILE: Esercizio abusivo della professione odontoiatrica.

Riportiamo di seguito la Comunicazione della FNOMCeO a commento della sentenza che sancisce la nullità di qualunque rapporto contrattuale tra l’odontotecnico e il cliente.

CIRCOLARE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE N.20/2016: IRAP MEDICI. Commento alle novità fiscali 

Riportiamo di seguito  la Comunicazione FNOMCeO n. 57 sul tema



Area formativa

XV CONGRESSO REGIONALE FADOI. LE CONSULENZE INTERNISTICHE TRA MITO E REALTA’. IV CONGRESSO REGIONALE ANIMO.
Il Congresso si terrà il 9 e 10 giugno 2016 presso l’Hotel Là di Moret, Udine.

DONNA E NUTRIZIONE. Percorso tra le problematiche nutrizionali nelle varie età della donna
Il Convegno si terrà a Bologna presso l’aula magna di S. Cristina – Via del Piombo 5 – in data 25 giugno 2016

DIAGNOSI E TERAPIA DELL’OBESITA’
Il Convegno si terrà a Mestre (VE) il 2 e 3 luglio 2016