Ordine dei Medici
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Informazioni dell’Ordine 11/03/2016

In primo piano
CONSIGLIO NAZIONALE FNOMCEO DEL 5 MARZO. IL DOCUMENTO FINALE.

Appropriatezza, Responsabilità professionale, Confronto con le professioni sanitarie. E, ancora, Riforma degli Ordini, Autonomia delle Commissioni disciplinari, criticità della Normativa sui certificati Inail. Sono questi gli argomenti che sono stati al centro dell’ultimo Consiglio Nazionale della Fnomceo, riunitosi a Roma sabato 5 marzo. E’ stato elaborato un Documento, sottoscritto all’unanimità da tutti gli Ordini presenti.
Nel documento si ribadisce che l’Appropriatezza, “intesa come dovere etico e professionale per il medico”, implica un’assunzione di responsabilità nel rispetto della persona assistita e della sostenibilità del sistema, e non può essere imposta per legge. Si riafferma che, “a fronte di un continuo affastellarsi di leggi, norme e regolamenti spesso contraddittori, di obblighi impropri, di circolari, di ordini e contrordini, di ingiunzioni burocratiche vessatorie, stratificate dai diversi livelli regionale e nazionale, la Medicina risiede nella relazione tra medico e paziente” e quindi “la  responsabilità verso le persone è elemento fondante   della professione”. Infine, si “ripropone, con convinzione e determinazione, il confronto con le professioni sanitarie, certi che solo la sinergia tra tutti questi soggetti può sbloccare rigidità e incomprensioni spesso legate al mancato confronto diretto: le priorità sono la sicurezza delle cure e la responsabilità professionale”.
Con queste premesse, il Consiglio Nazionale ha dato mandato alla Presidente dr.ssa Chersevani e al Comitato Centrale di farsi promotori delle proprie istanze nei confronti del Governo, e di organizzare, il 19, 20 e 21 maggio a Rimini, un grande Convegno che riunisca tutte le componenti della Professione, e che sarà l’occasione per delineare l’evoluzione della Professione stessa.

CERTIFICATI D’INFORTUNIO. IN ARRIVO NUOVI OBBLIGHI. TUTTI I NODI DA SCIOGLIERE.

Certificare l’infortunio e la malattia professionale online all’Inail: da aprile, salvo proroghe, arriva un nuovo obbligo per tutti gli iscritti agli albi. E stavolta oltre agli attivi potrebbe riguardare anche i pensionati, deontologicamente tenuti a soccorrere i pazienti. Il Decreto legislativo 151/2015 all’articolo 21 prevede che qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale dovrà rilasciare il “primo certificato” ai fini degli obblighi di denuncia e dovrà inviarlo solo online all’Istituto assicuratore. Fnomceo chiede un rinvio delle scadenze, lamentando l’ennesima decisione a rischio impraticabilità perché presa senza sentire i medici. Il Ministero della Salute ha chiesto al Ministero del Lavoro di istituire un tavolo congiunto per capire se il decreto si può mettere in pratica subito o si debba disciplinare un periodo transitorio. Di seguito i quesiti Fnomceo.
Problemi pratici – Intanto, medici e dentisti pensionati dovrebbero dotarsi di pc e iPad per l’invio telematico. Inoltre sia i pensionati sia gli attivi dovrebbero accreditarsi all’Inail con specifico iter, dopo che a fine 2015 tutti gli iscritti attivi si sono già accreditati al sistema Tessera sanitaria per spedire i dati delle loro prestazioni all’Agenzia delle Entrate (vicenda della precompilazione del modello 730). Ma ancor prima, per Fnomceo, va definito il concetto di ‘prima assistenza’ in modo da capire se in esso rientrino tutti gli interventi di primo soccorso di qualsiasi iscritto agli Albi effettuati in condizioni di emergenza. Altra domanda: dal cantiere, in nave etc, come si farebbe a inviare online alcunché? Fin qui non è prevista alcuna disciplina dell’invio differito del certificato.
Convenzione – Fnomceo affronta poi il nodo del compenso. «La legge non prevede che sia l’interessato a richiedere il rilascio del certificato, pertanto il costo dovrebbe essere sempre a carico dell’Inail». E qui si apre un ulteriore inquietante capitolo. I medici di famiglia che avevano una convenzione con l’Inail nel 2009 alla scadenza non la rinnovarono perché negli anni avevano constatato il ritardo nei pagamenti da parte dell’Istituto. Oggi, con il nuovo sistema, si riaprono i problemi accantonati. Fnomceo ipotizza due strade. Se si adottasse il pagamento automatico dei certificati a qualunque medico, «andrebbero identificate specifiche tariffe, non è chiaro con quali relazioni contrattuali tra medico e Inail». Ove ciò non si realizzasse, al momento di accreditare il medico gli si dovrebbe consentire di optare tra un regime di Convenzione (tutta nuova?) e uno libero professionale.
Denuncia e referto – Il decreto ha l’obiettivo di far giungere all’Inail direttamente online i dati sui “primi infortuni” o prime constatazioni di malattia che in passato arrivavano per il tramite del datore di lavoro. Tuttavia, il medico continuerebbe a rilasciare in copia cartacea il certificato al lavoratore. E soprattutto il datore di lavoro continuerà ad inviare a sua volta all’Inail i dati del certificato. La lettera Fnomceo sottolinea infine che rimarrebbe comunque in capo al medico l’obbligo del referto cartaceo da indirizzare o ai servizi di prevenzione e sicurezza delle Asl o alla polizia giudiziaria, nei fatti in cui si determina una lesione grave o gravissima e che per legge presentano il carattere di un delitto perseguibile d’ufficio.
Mauro Miserendino

IL CASO DI BOLOGNA. BUFERA MEDICI-INFERMIERI SULLE SOMMINISTRAZIONI DI FARMACI IN EMERGENZA. LA FEDERAZIONE NAZIONALE DIFENDE L’AUTONOMIA DELL’ORDINE DEI MEDICI DI BOLOGNA CHE HA SOSPESO I QUATTRO MEDICI DEL 118.

Quattro medici bolognesi dei servizi di emergenza urgenza del 118 sospesi dall’Ordine, altri 5 indagati per aver favorito l’abuso di professione medica da parte di infermieri: sui protocolli delle centrali operative emiliane è battaglia, e a Bologna l’Ordine dei Medici passa all’azione. I medici del servizio di emergenza ora hanno un mese per ricorrere alla Commissione esercenti arti e professioni sanitarie e dimostrare che i protocolli da loro seguiti, oltre a rispettare linee guida internazionali, rispettano le leggi e non mettono a rischio il cittadino. Nel mirino ci sono procedure adottate anche in altre città per gli interventi in ambulanza. Raccontata dalla parte dei medici: a Piacenza per un deficit di mezzi medicalizzati si è previsto di coprire mezza città con l’auto infermieristica, nonché di sedare/intubare il paziente ad opera dell’infermiere, di far somministrare all’infermiere farmaci antiaritmici e stupefacenti prescrivibili solo dagli anestesisti; a Modena è stato dato il cellulare al medico di Pronto soccorso spiegandogli che se lo chiama l’infermiere deve formulare una prescrizione di farmaci d’emergenza. Per ora è intervenuto solo Omceo Bologna dichiarando di non poter permettere che infermieri senza la preparazione dei medici facciano diagnosi e somministrino terapie. Ipasvi lanciando su twitter l’hashtag #noisiamopronti ha risposto che si tratta di competenze infermieristiche originate da linee guida internazionali e riprese in un documento sottoscritto dalla Società di Medicina di Emergenza Urgenza Simeu con le società di categoria Aniaarti, Amietip e con Ipasvi. Lo statement consente di somministrare farmaci all’infermiere con una formazione sui trattamenti farmacologici, nell’ambito protocolli emanati dal Direttore della centrale operativa del 118, previo contatto con la centrale 118 e per trattamenti tempestivi: overdose oppiacei, sindrome ipoglicemica, sindrome coronarica acuta, insufficienza respiratoria acuta. Dice il presidente Omceo Bo Giancarlo Pizza: «Secondo la commissione del nostro ordine quelle regole impattano sull’articolo 3 del Codice deontologico dei medici secondo cui gli atti medici non sono delegabili. Il dpr 27 marzo 1992 consente all’infermiere iniezioni e flebo e manovre di salvaguardia di funzioni vitali ma in presenza del medico; la presenza in remoto è altra cosa». Molti medici del 118 sono perplessi sulle conseguenze in tema di responsabilità di prescrizioni a distanza, senza vedere il malato. «Abbiamo appreso delle sospensioni dei medici dai media», afferma Maria Grazia Bedetti presidente di Ipasvi Bologna. «In realtà sarebbero interessati quattro interventi tempo-dipendenti: situazioni come arresto cardiaco e intossicazioni acute da oppiacei in cui se non si interviene per tempo il paziente muore, e per la cui gestione ci sono regole condivise tra medici e infermieri del 118. Dopo le dichiarazioni del presidente Omceo Bologna sulla preparazione degli infermieri siamo intervenuti sui media per tutelare il nostro rapporto fiduciario con il cittadino, che potrebbe chiedere in via preventiva se a intervenire è un medico o un infermiere e sentirsi discriminato nella seconda ipotesi. Quanto alle procedure, l’infermiere è abilitato da linee guida internazionalmente validate, se verifica un arresto cardiaco è in contatto con il medico e agisce nell’ambito di protocolli condivisi». I medici Snami contestano che nei fatti le regole d’ingaggio dell’infermiere differiscono da una centrale operativa all’altra. «Noi non siamo contro lo sviluppo delle competenze di infermieri con cui lavoriamo fianco a fianco ogni giorno – spiega Roberto Pieralli segretario Snami emiliano – ma questa battaglia va da un’altra parte, è un percorso pericoloso, non validato giuridicamente, sul quale ha obiettato in parte anche Fials, il sindacato degli infermieri: il rischio è che le responsabilità non siano correttamente attribuite. Inoltre, con la mancata programmazione sono migliaia i medici che si abilitano senza poter entrare nelle scuole di specialità né accedere ai concorsi. Anziché gonfiare le fila dei disoccupati, previo opportuno training, potrebbero fare diagnosi e prescrizione, in emergenza». Replica Bedetti: «Le linee guida vanno adattate all’esistente, non tutti i dipartimenti di urgenza sono organizzati allo stesso modo, la proporzione medici-infermieri può differire da un’Asl all’altra. In Emilia Romagna si agisce comunque in un quadro di assoluta legalità e c’è un gruppo di lavoro in Regione che si sta occupando di omogeneizzare le linee guida. Una normativa chiara sullo sviluppo delle competenze infermieristiche non manca per colpa degli infermieri: siamo i primi a volerla, e i medici l’hanno bloccata».

La Federazione degli Ordini dei Medici chiede si rispetti l’autonomia dell’Ordine di Bologna. Dopo che quest’ultimo ha deciso di sospendere i medici del 118 che hanno aperto agli interventi d’emergenza di soli infermieri sul territorio, il Ministero della Salute ha evocato un intervento d’ufficio, ma intanto attende di leggere gli atti che, come ha reso noto il sottosegretario Vito De Filippo, ancora non sono arrivati. L’Ordine felsineo li produrrà una volta emesso il provvedimento disciplinare (i medici sospesi hanno un mese per presentare ricorso in Commissione Centrale Esercenti Professioni Sanitarie). In ogni caso la Fnom guidata da Roberta Chersevani si schiera a difesa del «rispetto delle procedure di tutela previste dalla Legge» e alla «salvaguardia delle garanzie delle professioni protette». Il Consiglio Nazionale Fnom replica indirettamente pure a interrogazioni parlamentari come quella di Donata Lenzi (Pd) che esortano ad applicare subito il comma 566 della Finanziaria 2015, dove agli infermieri si attribuiscono nuove competenze su emergenza, percorsi diagnostico terapeutici nelle cronicità, chirurgia, pediatria, dipendenze, salute mentale. In merito al comma, la Fnom ha dato mandato alla Presidente e al Comitato centrale di «evidenziare nelle sedi istituzionali le criticità proprie delle relazioni interprofessionali nel sistema emergenza urgenza, nella gestione della cronicità e nella gestione della gravidanza fisiologica».
Almeno in queste materie «vanno precisati i ruoli e le competenze che la professione medica deve garantire a tutela del cittadino». Fnomceo non si chiude al dialogo, anzi mira a «sbloccare rigidità e incomprensioni spesso legate al mancato confronto diretto: le priorità sono la sicurezza delle cure e la responsabilità professionale. In un Ssn sempre più integrato e ad alto rischio di errori, le équipe possono rappresentare un ambiente altamente protettivo finalizzato alla sicurezza dei paziente e degli operatori, individuando anche specifiche responsabilità». Si tratta di quell’apertura auspicata a fine 2015 tanto da Chersevani quanto dall’ex presidente Ipasvi Annalisa Silvestro. Il dialogo doveva riprendere 6 mesi prima ma il tavolo congiunto fu disertato dai medici e il gesto fu visto da ambienti infermieristici come un segno che i medici anteponessero al confronto la garanzia di modifiche al comma 566. Gli ordini dei medici chiedono comunque al governo di disciplinare le situazioni in cui il confine tra responsabilità di diverse professioni non è netto: «Siamo consapevoli che le Regioni hanno autonomia nella organizzazione dei servizi ma quando questa implica assunzione di nuove responsabilità questa va normata a livello nazionale».
La Fnomceo, che dà appuntamento alle istituzioni a Rimini per un congresso il 19 maggio, annuncia che sul decreto appropriatezza invierà al governo proposte mirate a definire percorsi e condizioni di erogabilità e fornirà agli iscritti agli ordini provinciali «accesso alle grandi banche dati (come) supporto a una corretta prescrizione e strumento di protezione nell’ambito del rischio clinico». In merito al ddl sulla responsabilità chiede un ruolo nel valutare le linee guida che i medici devono seguire per non essere perseguibili e proporrà in Senato in audizione il 17 marzo una proposta di integrazione al testo; infine, chiede di presidiare l’iter parlamentare di riordino degli ordini professionali. Confermate le perplessità relative ai nuovi obblighi di certificazione degli infortuni all’Inail sui quali lo stesso Ministero della Salute nutre dubbi e chiede ragguagli.
Mauro Miserendino

UNICO ON LINE E PASSWORD UNIVERSALE AD PERSONAM. CHE COSA CAMBIERA’ NEI PROSSIMI MESI.

Tutti gli italiani potranno vedere il 730 o l’unico precompilati, compiere operazioni all’Anagrafe, presentare l’F24 al Fisco, richieste di incentivi alle camere di commercio, far domande all’Inps e all’Inail o al comune, e dialogare con l’Asl per avere i referti degli esami sul pc di casa. La rivoluzione annunciata ieri a Roma dall’Agenzia nazionale Italia digitale Agid avverrà nei prossimi tre mesi in alcune realtà selezionate dove si sperimenta l’uso di un unico “username” e un’unica password per accedere ai servizi pubblici anziché le complesse credenziali consegnate negli anni dalle pubbliche amministrazioni ai cittadini. Inps, Inail, comune di Torino e Regione Emilia Romagna hanno adeguato i portali, lo faranno ad aprile Agenzia delle Entrate, Regione Friuli Venezia Giulia e comuni di Firenze e Venezia, a giugno toccherà alle Regioni Piemonte Lazio Liguria e al comune di Lecce, poi alle Marche, alle altre regioni e via via nel resto dell’anno alle Asl collegate con i portali regionali. Il cittadino potrà ottenere le credenziali identificative da una società di Tim, Trust Technology, collegandosi ai portali degli identity provider Infocert, Poste e Tim.
Più livelli di tutela – Le credenziali da usare saranno sempre le stesse ma andranno integrate da altri accorgimenti a seconda del livello di privacy da tutelare nel documento che si va a consultare. Ad esempio, per documenti riportanti dati sensibili – come ha spiegato al Garante della Riservatezza l’Agenzia delle Entrate in un comunicato congiunto con la Commissione Vigilanza Anagrafe Tributaria – sarà richiesto un Pin, cioè una terza chiave. Per la cronaca, l’Authority ha riscontrato falle nella protezione dei dati contenuti sia nelle dichiarazioni trasmesse online, sia nelle richieste di accertamento del Fisco fatte nel 2008 e degli stessi criteri con cui erano formulate. E non ha integralmente accettato le spiegazioni dell’Agenzia. In ogni caso, al sito Spid è previsto persino un terzo livello di protezione, successivo: una smart card (che può essere la stessa carta d’identità elettronica con microchip) con cui il cittadino potrà accedere presumibilmente ai dati sanitari contenuti nei suoi referti. Per inciso, per Spid s’intende sistema di protezione dell’identità digitale, dunque tutto il set di dati.
Unico e 730 online – Se la sperimentazione procede, dal 15 aprile, i cittadini dotati di credenziali “spid” potranno accedere al Modello Unico precompilato che da quest’anno il Fisco mette in rete: altri 10 milioni di modelli si aggiungono ai 20 milioni di modelli 730 prodotti dal 2015; questi ultimi però a loro volta si arricchiscono del dato sulle spese sanitarie detraibili inserite dai medici (mentre per l’Unico si “dispera” di inserire i dati sul lavoro autonomo, all’inizio il set sarà limitato a quelli ripetitivi, come le detrazioni scaglionate delle dichiarazioni precedenti).
A tal proposito, segnaliamo che ieri è scaduto il termine entro cui il paziente poteva opporsi all’inserimento di sue spese sanitarie sul 730.

CURE TERMALI. LA PRESCRIZIONE CARTACEA E’ DA RITENERSI A TUTT’OGGI VALIDA. 

Riceviamo dal Direttore di FEDERTERME (Federazione Italiana delle Industrie Termali e delle Acque Minerali Curative) dott. Aurelio Crudeli:

Egregio Presidente, A seguito dell’entrata a regime del sistema della c.d. “ricetta dematerializzata”, stiamo ricevendo in questi giorni dalle aziende termali nostre associate (aziende che Federterme/Confindustria rappresenta dal 1919) numerose segnalazioni relative alle difficoltà riscontrate dai pazienti ad ottenere dai Medici di Medicina Generale le prescrizioni per cure termali, considerato che tale nuova modalità prescrittiva non riguarda ancora le prestazioni predette e che, pertanto, i Medici del SSN non possono prescriverle attraverso la ricetta online in quanto il programma non fornisce ancora i codici relativi alle cure termali.
Stiamo interloquendo in questi giorni con SOGEI (Agenzia partner del Ministero delle Finanze) che ci ha confermato la sua volonta’ di un inserimento successivo delle prestazioni termali nel programma e ci ha anticipato che rivolgerà una precisazione alle Regioni, confermando che, in attesa dell’inserimento dei codici per cure termali all’interno del sistema della ricetta dematerializzata, i MMG, i PLS ovvero gli specialisti dotati del ricettario del SSN, continueranno ad utilizzare la prescrizione cartacea, secondo le modalità sino ad oggi adottate.
Al riguardo Le saremmo grati se – nell’attesa della formalizzazione della precisazione di SOGEI – considerata l’imminente apertura della stagione termale ed al fine di evitare il rischio di comprometterne l’andamento, potesse comunque chiarire presso i Suoi Iscritti che, per le cure termali, la prescrizione cartacea è da ritenersi a tutt’oggi valida.
Confidando nella sua sensibilità rispetto al problema, La ringraziamo in anticipo per l’aiuto che vorrà fornirci e Le porgiamo cordiali saluti.
Il direttore – Aurelio Crudeli – FEDERTERME – Via Po 22 – 00198 ROMA

Diritto Sanitario
CORTE DI CASSAZIONE – PENALE: Che cosa serve per un consenso veramente informato?

La vicenda inizia nel 1995, quando una donna siciliana, dopo aver effettuato un intervento di cheratomia radiale all’occhio sinistro presso la clinica oculistica dell’Università di Padova, effettua lo stesso intervento all’occhio destro, nonché un ritocco al sinistro, presso il Policlinico di Messina.
A distanza di due anni, si verifica una regressione dell’effetto correttivo inizialmente ottenuto con insorgenza di astigmatismo, ipermetropizzazione, astenopia, quindi cataratta. Il residuo visivo si riduce, nell’occhio destro e sinistro, rispettivamente a due e tre decimi. Da cui l’invalidità permanente del 60%.
La donna sostiene di non essere stata “adeguatamente informata dal chirurgo sulla natura e i rischi dell’intervento”, al quale avrebbe rinunciato se consapevole delle possibili complicanze. Chiede dunque risarcimento dei danni (stimati, allora, in oltre 350 milioni di lire).
Con sentenza del marzo 2006 il Tribunale di competenza (Messina) rigetta la domanda. La sentenza viene impugnata ma la Corte d’Appello conferma il rigetto: sulla base degli esiti della consulenza tecnica d’ufficio (c.t.u.) medico-legale, si esclude che la cataratta sia correlata all’intervento chirurgico eseguito a Messina e si rileva che i disturbi insorti sono eventi possibili anche in caso di interventi eseguiti in modo corretto, e cioè tali da escludere “negligenza, imperizia e imprudenza” da parte dell’operatore. La Corte d’Appello ritiene inoltre infondata l’inadeguatezza delle informazioni relative ai rischi, esplicitati secondo “uno standard normativo adeguato” nel dépliant consegnato alla paziente (“persona di idoneo livello culturale”) durante la visita medica che ha preceduto l’intervento.
La vicenda prosegue con il ricorso in Cassazione. Ed è proprio la Cassazione (con sentenza n. 2177 del 4 febbraio 2016) a ribaltare l’esito processuale fin qui descritto: concentrandosi sull’idoneità del dépliant quale strumento informativo adeguato per il consenso informato, i giudici hanno ribadito come quest’ultimo debba essere “personale, specifico ed esplicito, nonché reale ed effettivo”. Ma anche “pienamente consapevole e completo”. A tale scopo il modulo informativo consegnato alla paziente viene ritenuto incompleto, segnatamente laddove non include la “regressione dell’effetto correttivo inizialmente ottenuto” tra “gli eventi possibili di rilevanza statistica in interventi eseguiti, come quello in esame, correttamente”. La Corte di Cassazione ribadisce che il linguaggio usato per comunicare le informazioni deve essere comprensibile, cioè adeguato al livello culturale del paziente: circostanza che, seppure in questo caso sussistente, non è giudicata rilevante. Perché secondo la Cassazione le informazioni fornite, seppur correttamente comprese, erano comunque incomplete.

CORTE DI CASSAZIONE – PENALE: Caduta mortale del paziente – Omicidio colposo.

La Corte di Cassazione ha evidenziato la condotta colposa del medico consistita nell’avere sottovalutato la situazione del paziente noto per i suoi fattori di rischio da caduta. Nel caso di specie il medico riveste quindi il ruolo di “garante della salvaguardia del bene protetto” e risponde anche dei risultati collegati al suo mancato attivarsi.
FATTO: Con sentenza n. 388/2012 in data 24/05/2012, il GUP del Tribunale di Trento condannava M.F. alla pena (sospesa) di mesi 6 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali perché ritenuto colpevole del reato p. e p. dall’art. 41 c.p. , comma 1, art. 113 c.p. e art. 589 c.p. , comma 1, perchè – il M., nella sua qualità di medico curante di riferimento presso il reparto di geriatria maschile dell’Ospedale (OMISSIS), il T. di medico reperibile presso la medesima unità operativa – cagionavano colposamente la morte di F.L., ivi degente; in particolare perchè: il M., per negligenza ed imperizia – pur essendogli noto che F.L., di anni 78 all’epoca dei fatti, fosse già stato ricoverato presso il reparto di geriatria, dal (OMISSIS), in seguito a “… trauma cranico con frattura occipitale ed ematoma sotto durale in regione frontale, a seguito a caduta accidentale …” e che lo stesso, portatore di pregresse patologie agli arti inferiori, durante tale ricovero avesse manifestato persistenti dolori agli arti inferiori, stati di confusione mentale e persistente tendenza ad allontanarsi dal letto senza assistenza, fatti che avevano già contribuito a provocare tre ulteriori episodi di caduta in sede ospedaliera – all’atto dell’ulteriore ricovero del F., avvenuto in data (OMISSIS), per patologie alla gamba sinistra, ometteva colposamente di considerare come detto paziente versasse in condizioni di elevato rischio di caduta che, anche a sensi delle procedure prevenzionali all’uopo adottate nel nosocomio ospedaliero (OMISSIS), avrebbero imposto la predisposizione di particolari procedure, atte a scongiurare nuovi episodi di caduta accidentale dello stesso, nulla provvedeva in tal senso, cosi ponendo in essere, in data (OMISSIS), il presupposto per un’ulteriore caduta del F., da cui derivava un grave trauma cranico, con correlato ematoma sottodurale acuto, rivelatosi mortale, in quanto non risolto con intervento chirurgico, pur correttamente espletato, ma posto in essere in ritardo per colpose omissioni diagnostiche riferibili al T.. Fatto commesso in (OMISSIS).
DIRITTO: Nell’ambito dei cd. “reati omissivi impropri”, l’omittente riveste il ruolo di garante della salvaguardia del bene protetto e risponde anche dei risultati collegati al suo mancato attivarsi. Di conseguenza il dovere giuridico di agire ha un’estensione più ampia rispetto a quella che riguarda i reati omissivi propri includendo nel suo ambito anche l’impedimento dell’evento. La corte territoriale, infatti, ha congruamente ricostruito sia l’elemento oggettivo della inosservanza delle regole di condotta, dirette a prevenire danni a beni giuridicamente protetti, sia l’elemento soggettivo della attribuibilità di tale inosservanza al soggetto agente, avendo egli la capacità di adeguarsi a tali regole e potendosi, pertanto, pretenderne da lui l’osservanza. 
Sentenza n. 3782/16

SPECIALISTI AMBULATORIALI: INCARICHI DI SOSTITUZIONE. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI.

La procedura di conferimento di incarichi ambulatoriali prevista da un Accordo Collettivo Nazionale, risolvendosi nell’individuazione degli aventi diritto secondo un ordine di priorità determinato, non costituisce il frutto di una vera e propria scelta comparativa “di carattere concorsuale”; nel caso di assegnazione dei turni vacanti di specialistica ambulatoriale, ci si trova di fronte ad un’attività vincolata della Pa, in quanto le ore sono assegnate in base ad un elenco stilato secondo i criteri di priorità previsti dall’Acn e la selezione dei candidati avviene unicamente in base alla valutazione dei titoli, alla luce dei rigorosi criteri di priorità dettagliatamente predeterminati e descritti dalle norme del contratto, senza che residui l’esercizio di alcun potere discrezionale e/o autoritativo da parte della Pa, chiamata ad una mera verifica del possesso o meno delle capacità professionali richieste sulla scorta della documentazione prodotta dagli aspiranti al turno. Anche relativamente alla graduatoria annuale, valida dal 1° al 31 gennaio di ogni anno, nella quale sono inseriti gli aspiranti all’incarico di sostituzione e la cui formazione è disciplinata dall’articolo 21 dell’Accordo Collettivo con richiamo ai titoli – es. voto di laurea, voto di specializzazione, numero di ore di sostituzione effettuate, ecc. – e ai relativi punteggi previsti, la predisposizione della stessa avviene sulla base di titoli accademici e di studio o di servizio prestabiliti, escludendo spazi di discrezionalità dell’Amministrazione, per cui non si è in presenza di posizioni di interesse legittimo, ma di diritto soggettivo dei soggetti aspiranti. (Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net)

Area formativa
LA GESTIONE DELL’EMERGENZA NEI PAZIENTI PORTATORI DI ASSITENZA VENTRICOLARE MECCANICA (VAD)

Il Convegno si terrà il 21 marzo 2016 presso la Sala Polifunzionale AOU UD – P.le S. Maria della Misericordia, 15 di Udine

Segreteria Scientifica – dott. Amato de Monte Direttore Dipartimento di Anestesia e Rianimazione Azienda Ospedaliero-Universitaria di Udine – dott.ssa Adriana Di Silvestre Dirigente Medico Centro Regionale Trapianti – dott. Vincenzo Tursi Dirigente Medico Dipartimento Cardiotoracico Azienda Ospedaliero-Universitaria di Udine

Segreteria organizzativa: Funzione interaziendale Formazione e Valorizzazione del Personale Azienda Ospedaliero-Universitaria “S. Maria della Misericordia” di Udine tel. 0432 – 554333 fax 0432 – 554381 email: formazione@aoud.sanita.fvg.it Responsabile: dott.ssa Marina Barbo

Destinatari ECM:  Medici (tutte le discipline), Infermieri, Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare. La partecipazione è gratuita. Si accettano iscrizioni fino ad esaurimento dei 95 posti disponibili

ASSISTENZA ALLA PERSONA CON DOLORE. TEORIA, METODO E ASSITENZA CLINICA CON TASSONOMIE NNN

Il Convegno si terrà il 22 marzo 2016 in via Svezia 9 a Padova.

EFFICACIA TERAPEUTICA DELL’APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE ALL’ODONTOIATRIA INFANTILE. COME CONCORDARE LE TERAPIE.

Il Convegno organizzato dall’AIO FVG si terrà presso l’Aula Magna Rita Levi Montalcini – Ospedale di Cattinara (TS) in data 8 aprile 2016.
HEALTHCARE ETHICS COMMITTEES AND CLINICAL ETHICS CONSULTATION
Il Convegno si terrà presso l’Università di Padova in data 26-28 aprile 2016
IL DILEMMA DELLA COMUNICAZIONE AL PAZIENTE AFFETTO DA PATOLOGIA CRONICA DEGENERATIVA: MALATTIA E MORTE SI POSSONO “DIRE”?
Il convegno regionale SICP FVG si terrà in data 27 maggio 2016 presso l’Hotel Là di Moret, Viale Tricesimo, 276 – 33100 ­‐ Udine