Ordine dei Medici
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Informazioni dell’Ordine – 16/12/2015


In primo piano

SISTEMA TESSERA SANITARIA (STS) PER LA PREDISPOSIZIONE DEL 730 PRECOMPILATO.

Il ministero dell’Economia rende possibile a medici e dentisti accreditarsi online nel suo sistema di accoglienza in vista dell’invio dei dati delle prestazioni di quest’anno, utili a inserire le spese mediche degli italiani nel modello 730 precompilato.
Scadenza – L’adempimento è previsto non più entro il 16 ma entro il 31 GENNAIO 2016: lo dice il sito della Ragioneria dello Stato (www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Attivit–i/Spesa-soci/Progetto-T/). Oltre non si va: il 730 precompilato deve venir pronto al Ministero dell’Economia entro il 15 aprile. Dunque in 50 giorni i professionisti dovrebbero registrarsi al sito www.sistemats.it come a suo tempo è avvenuto per le ricette dei medici di famiglia.
ACCREDITAMENTO – Per ottenere le credenziali (username e password) si deve dare un indirizzo di posta elettronica certificata-Pec.
I medici del servizio sanitario già provvisti delle credenziali Ts sono a cavallo, possono mandare i dati direttamente o delegare il commercialista;
chi ha la Pec accede direttamente al sistema ts, ottiene le credenziali e può agire come sopra;
chi non ha le credenziali deve recarsi all’Ordine provinciale e chiederle. L’Ordine di Gorizia sarà in grado di fornirle da venerdì 18 dicembre.
INVIO DEI DATI. Per il 2015 bisognerà spedire "tutto insieme" mentre dal 2016 in poi sarà possibile inviare le fatture come si inviano ricette e certificati di malattia, riempiendo un format messo a disposizione dal Mef.
La buona notizia è che l’onere – è stato promesso dal Governo alla Fnomceo nell’audizione del 25/11 – sostituirà lo spesometro.
La cattiva notizia è che i gestionali utilizzati per lo spesometro qui non funzionano e lo stesso format del Mef che consente di lavorare fattura per fattura, per il 2015 non è fattibile, e in attesa che arrivino gestionali miracolosi, la prospettiva è che uno dei due tra medico e commercialista passi le feste natalizie a ricompilare fatture & co.
Nella seduta di sabato 12 dicembre sono stati approvati l’emendamento del Governo e il sub-emendamento con primo firmatario l’On.le Michele Pelillo che in sostanza, pur non eliminando il nuovo obbligo, aboliscono le sanzioni (che ricordiamo sono di 100 € per ogni fattura non trasmessa o trasmessa in modo errato) in caso errori o lievi ritardi nella trasmissione e ci esentano dalla trasmissione dello “spesometro” (vedi testo Legge Stabilità allegato).
OPPOSIZIONE Dal 1° gennaio 2016, l’assistito può chiedere al medico di non trasmettere online i dati di una certa prestazione al momento dell’erogazione della stessa. Può cancellare certe spese 2015 accedendo da febbraio al portale www.sistemats.it.
Oppure, può chiedere all’Agenzia delle entrate per il periodo 1 ottobre 2015 – 31 gennaio 2016, la cancellazione dal sistema Ts delle spese relative ad una o più tipologie; per le spese cancellate però più nulla si potrà dedurre.

Informiamo che, nonostante la possibilità della registrazione di ogni Medico al Sistema Tessera Sanitaria per ottenere le credenziali è stata messa on line il giorno 11 dicembre, ad oggi molte sono le difficoltà tecniche che si riscontrano (es. non riconoscimento PEC,..) e le situazioni che richiedono chiarimenti non ancora forniti (es. caso degli Studi Associati,..): consigliamo pertanto di attendere le ulteriori indicazioni che forniremo e pubblicheremo sul sito dell’Ordine.

Riportiamo di seguito le Comunicazioni N. 79 e 82 della FNOMCeO sul tema

FATTURAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEI MMG IN REGIME DI CONVENZIONE CON IL SSN. RISOLUZIONE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE.

Riportiamo di seguito la Copmunicazione 81 della FNOMCeO sul tema.

LA PROTESTA DELLA SANITA’ NON SI FERMA. CONFERMATO LO SCIOPERO DEL 16 DICEMBRE. 

«In assenza di un confronto programmatico con le istituzioni, rimangono senza risposta le criticità sofferte ed evidenziate dai professionisti e dai cittadini, mettendo a rischio la tenuta del sistema». È per questo che l’intersindacale medica conferma con una nota lo sciopero generale di 24 ore del 16 dicembre. «La manifestazione di sabato 28 novembre» sottolineano i sindacati «ha rappresentato una straordinaria espressione di senso civico che ha portato in piazza il disagio di una categoria professionale, centrale in tutti i sistemi sanitari, cui è affidato il compito di rendere esigibile il diritto alla salute dei cittadini. E di averlo fatto senza distinzione di stato giuridico o di collocazione spaziale nel sistema delle cure, con la guida della Federazione dell’Ordine professionale, anche per lanciare l’allarme sulla crisi, forse non ancora irreversibile, della sanità pubblica, la cui esistenza nel prossimo futuro non è più scontata. La diminuzione del perimetro della tutela pubblica, infatti, anche a fronte di indicatori economici del Paese che si descrivono in crescita, alimenta una prospettiva di ulteriore taglio dei servizi e limitazione dell’accesso alle cure, lasciando meno personale, e sempre più vecchio, a tenere in piedi quello che resta del Ssn». La nota non esclude altre forme di protesta in futuro, ribadendo i sette punti cruciali da affrontare: apertura dei tavoli do contratto e convenzioni; abolizione del comma 128 della legge di stabilità; approvazione di un piano di assunzioni e di stabilizzazione dei precari; avviamento del confronto sull’articolo 22 del patto della salute; aumento della sicurezza delle cure; riforma delle cure primarie; cancellazione della subordinazione della rete ospedaliera e territoriale alle facoltà di medicina. Ora la palla passa al Governo.

Riportiamo di seguito il Comunicato Stampa del Presidente FNOMCeO del 14 dicembre 2015

LINEE GUIDA  MINISTERIALI SU PRATICHE RADIOLOGICHE. OBIETTIVO: STANDARDIZZARE LE PROCEDURE 

Garantire una applicazione uniforme sul territorio nazionale e assicurare l’uso appropriato delle risorse umane e strumentali del Servizio sanitario nazionale (Ssn) nell’ambito delle pratiche radiologiche. È questo lo scopo per il quale sono state di recente emanate dal ministero della Salute le "Linee guida per le procedure inerenti le pratiche radiologiche clinicamente sperimentate" (art.6, decreto legislativo n. 187/2000, pubblicate in Gu n.261 del 9/11/15) che forniscono raccomandazioni e indicazioni operative ai prescrittori, nonché precisazioni su funzioni e responsabilità del medico radiologo, del tecnico sanitario di radiologia medica (Tsrm) e del fisico medico.
Il testo è suddiviso in 3 sezioni, in base ai criteri di riferimento e alle procedure da adottare in caso di «pratiche radiologiche standardizzate in regime di ricovero (ordinario, day hospital o day surgery o in elezione) presso strutture pubbliche o private ospedaliere; pratiche radiologiche in regime di ricovero in urgenza-emergenza presso strutture pubbliche o private ospedaliere; pratiche radiologiche in regime ambulatoriale presso strutture territoriali e presidi radiologici privati accreditati e non». Nella prima sezione si stabilisce che il radiologo, in collaborazione con il Tsrm e il fisico medico, in accordo con la direzione sanitaria della struttura, provvede a individuare preliminarmente le prestazioni radiologiche standard (pratiche standardizzate), attuabili presso la struttura (…) che possono essere condotte dal Tsrm senza necessità della presenza in sala radiologica del radiologo. Possono essere oggetto di procedura standardizzata solo le indagini radiologiche tradizionali proiettive non contrastografiche e spetta al medico di reparto prescrittore informare il paziente su rischi e benefici dell’esame richiesto e sulla sua necessità. In ogni caso, si precisa, non possono essere effettuate pratiche standardizzate su minori o donne in stato di gravidanza. Nel formulare la prescrizione dell’esame, il medico deve escludere la possibilità di ottenere le stesse informazioni da indagini già effettuate e avvalersi delle informazioni ottenibili con altre tecniche diagnostiche che comportino minori rischi per la salute del paziente. Inoltre, in caso di esame richiesto per il follow-up di malattia, si dovrà verificare che la sua ripetizione risulti congrua con i tempi di progressione o risoluzione della patologia. Resta comunque escluso che le prestazioni di radiodiagnostica che necessitino di somministrazione di mezzo di contrasto per via endovenosa o intracavitaria possano essere rese dal Tsrm in assenza del radiologo. Nella seconda sezione, relativa alle prestazioni radiologiche in regime di ricovero in urgenza-emergenza in un Dea di I e II livello (Hub o spoke) con guardia medica radiologica attiva, i punti più significativi delle linee guida riguardano due aspetti. Uno è la previsione, al fine di poter immediatamente dirimere eventuali dubbi sulla giustificazione di un esame richiesto, di una procedura operativa che assicuri il rapido consulto, anche telefonico, tra radiologo e specialista del reparto.
L’altro è la possibilità, in caso di prestazione in regime di ricovero in urgenza-emergenza in un pronto soccorso in zona disagiata o in un punto di primo intervento ove non sia presente il medico radiologo, di vicariare l’esigenza diagnostica con tecniche di imaging complementari o ricorrendo alla teleradiologia. Quanto alle prestazioni di diagnostica per immagini rese in ambulatorio, sia in regime di accreditamento con il Ssn che privato, si ribadisce che vanno eseguite esclusivamente dai professionisti dell’area radiologica abilitati, medico radiologo e Tsrm, secondo i rispettivi ruoli e competenze professionali. Si precisa, infine, che in tutti i regime di prestazione deve essere coinvolto un fisico medico, quale professionista sanitario competente riguardo a valutazione preventiva, ottimizzazione e verifica delle dosi impartite nelle esposizioni mediche, nonché alle verifiche periodiche di funzionamento e controllo di qualità delle apparecchiature e dei sistemi accessori hardware e software a garanzia della sicurezza.
Arturo Zenorini

Diritto Sanitario

CORTE DI CASSAZIONE – PENALE: Medico in pensione sostituisce subentrato, non è truffa.

Prendere lo stipendio e farsi sostituire dall’ex medico dei propri pazienti per la Cassazione non configura reato di truffa. Beninteso, non esclude altri reati. E la tenuta della convenzione rischia. Ecco la storia che ha portato alla sentenza 44667 di quest’anno, riportata dall’Ufficio legislativo Fnomceo: un medico di famiglia ligure alle soglie del pensionamento vuole agevolare il passaggio di suoi pazienti al giovane collega neo convenzionato. Per aiutare il "passaggio in cura" di 500 suoi pazienti, una volta in pensione lo sostituisce e visita lui i suoi ex assistiti. L’Asl paga il subentrato che però assicura il servizio con il pensionato. L’Asl si accorge della situazione e denuncia per truffa tutti e due. In primo grado i due medici vengono assolti ma in secondo grado devono subire un sequestro preventivo di 85 mila euro tra deposito bancario e beni immobili posseduti. La somma equivale a quanto pagato dall’Asl per i 500 pazienti "ereditati" dal medico "giovane" dalla data del pensionamento del collega.
L’Asl ritiene di fatto il subentro irregolare perché una volta in pensione il medico anziano ha lavorato al posto del subentrato e ne avrebbe pure utilizzato il ricettario per le prescrizioni di farmaci. La Corte di Cassazione però non è d’accordo nel configurare la truffa (e quindi il sequestro che si fa solo quando ci sono dei reati). In tal senso dà una risposta ambivalente. Primo, non c’è truffa. Per esserci reato di truffa occorre vi sia "un detrimento del patrimonio del soggetto passivo, l’Asl". Il fatto che il giovane si sia fatto sostituire da un collega più anziano nell’attività di assistenza medica prevista in convenzione non è riconducibile alla fattispecie di truffa. Da una parte il medico giovane e retribuito si è fatto sostituire "da altro medico dotato della necessaria competenza e qualificazione professionale". "Il danno patrimoniale si sarebbe verificato solo se l’Asl avesse pagato la quota paziente a fronte di un’assistenza medica non effettivamente prestata, o prestata da soggetto non qualificato, o se avesse dovuto pagare un compenso extra al sostituto del medico convenzionato". La sostituzione "indebita" costituisce invece "un illecito sotto il profilo amministrativo". Ma il reato e il sequestro dei beni non sono esclusi del tutto. Secondo la Suprema Corte, per i due medici potrebbe configurarsi comunque una seconda incolpazione di truffa, afferente al rimborso dei farmaci che l’Asl ha dovuto effettuare sulla base di ricette viziate da falsità materiale o ideologica. Rispetto a tale condotta, "è astrattamente ipotizzabile il requisito del danno materiale subito dal soggetto passivo che deve però essere quantificato ai fini della determinazione del sequestro".

CORTE DI CASSAZIONE: PENALE: Risarcibilità del danno morale solo se supera la soglia delle "micropermanenti"

Il danno non patrimoniale, quando ricorrano le ipotesi espressamente previste dalla legge, o sia stato leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione, è risarcibile sia quando derivi da un fatto illecito sia quando scaturisca da un inadempimento contrattuale. Il danno morale, tuttavia, non costituisce un’autonoma posta di danno diversa da quella relativa al c.d. danno biologico, entrambi essendo riconducibili al più ampio concetto di danno non patrimoniale. La più recente giurisprudenza che, in sostanziale contrario avviso rispetto al principio di unicità del danno non patrimoniale della Cassazione S.U. 26972/08, ammette un’autonoma risarcibilità del danno morale – ove ricollegabile alla violazione di un interesse costituzionalmente tutelato – distinto da quello biologico, lo fa soltanto in ipotesi di lesioni di non lieve entità e, dunque, al di fuori dell’ambito applicativo delle lesioni c.d. micro permanenti del Codice delle Assicurazioni, il cui art. 139 consente soltanto, previo equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, un aumento dell’importo liquidato per il danno biologico in misura non superiore ad un quinto.

TAR VENETO: Illegittimo l’incarico temporaneo al medico in pensione.

Sul piano legislativo è previsto il divieto per le pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle medesime amministrazioni è inoltre fatto divieto di conferire a tali soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni. La semplice lettura delle disposizioni vigenti conferma la volontà del Legislatore di prevedere un generalizzato divieto di conferimento consulenze e incarichi di studio ai lavoratori collocati in quiescenza, specificando che è "altresì" vietato agli stessi soggetti anche l’attribuzione di incarichi dirigenziali o cariche in organi di governo delle Amministrazioni. Il Tar Veneto ha ritenuto applicabile il divieto anche al caso concreto esaminato considerando che l’attività svolta dal medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale viene inquadrata nell’ambito delle prestazioni d’opera intellettuale, fattispecie suscettibile di rientrare nel contesto degli incarichi di consulenza di cui al DL 95/2012.

Area formativa

CONGRESSO REGIONALE SIRM
Il congresso si terrà il 19 dicembre 2015 presso la Villa Manin di Passariano

CRONACA DI UNA CADUTA NEI PRIMI ANNI DI VITA STEP BY STEP
Il Convegno organizzato dall’AIO FVG si terrà presso l’Hotel Franz di Gradisca d’Isonzo (GO) il 22 e 23 gennaio 2016. Obiettivo del corso, tenuto dalla Prof. Vincenza Birardi, è analizzare tutte le problematiche inerenti un trauma dentale nella prima infanzia a partire dalla prima richiesta di intervento dei casi più importanti passando attraverso a quelli misconosciuti o sottovalutati. Il programma completo sarà pubblicato sul sito dell’Ordine non appena disponibile.

2° Convegno invernale "Memorial Prof. Francesca Ada Miotti"

Il convegno si terrà presso la sala riunioni e sala convegni APT di San Martino di Castrozza (TN) dal 28 al 30 gennaio 2016.