Ordine dei Medici
phone+39 0481 531440

Informazioni dell’Ordine 20/04/2016


In primo piano

DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO: LA FNOMCEO IN AUDIZIONE ALLA CAMERA.

“Il consenso informato è un atto medico non delegabile e dovrebbe rientrare nei Livelli Essenziali di Assistenza, come attività strategica e indicatore del livello di umanizzazione, di qualità e di efficacia delle buone pratiche per tutti i Servizi e per le Direzioni Generali”.
È questa la richiesta della FNOMCeO, comparsa questo pomeriggio in audizione di fronte alla Commissione Affari Sociali della Camera, nell’ambito dell’esame sulle Proposte di Legge sul Consenso Informato e le Dichiarazioni Anticipate di Trattamento.
“Siamo a disposizione della Politica – ha dichiarato, a margine del suo intervento, il Vicepresidente Maurizio Scassola, che ha portato in audizione le istanze della FNOMCeO – per delineare insieme delle soluzioni semplici, che consolidino la Relazione di Cura, che nel momento estremo della sofferenza diventa ancora più intima. Offriamo tutto il nostro impegno, professionale civile e politico, per costruire insieme una buona legge, che offra ai cittadini strumenti concreti di assistenza, a sostegno della qualità della vita delle persone sofferenti e delle loro famiglie”.
“La relazione di cura nel fine vita è unica e irripetibile – si legge infatti nel testo dell’audizione, che alleghiamo integralmente. – Se fondata su un’alleanza terapeutica, contiene in sé tutte le dimensioni etiche, civili, tecnico-professionali per legittimare e garantire una scelta giusta, nell’interesse esclusivo del paziente, rispettosa delle sue volontà. L’indipendenza del medico, persona al servizio di altre persone, è l’unica garanzia che le richieste di cura e le scelte di valori dei pazienti siano accolte nel continuo sforzo di aiutare chi soffre e ha il diritto di essere accompagnato con competenza e solidarietà nel momento della morte”.
“I medici italiani – continua ancora la FNOMCeO – ritengono che il legislatore, nel decidere di intervenire in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario, debba altresì  garantire una efficace rete di tutela dei soggetti più deboli perché inguaribili, terminali, morenti, comunque sofferenti, ancor più se divenuti incapaci”.
Ma quali sono, nel dettaglio, le istanze della FNOMCeO? Eccone alcune: la costituzione di un Osservatorio Nazionale sui comportamenti e le scelte di fine vita; l’implementazione e la diffusione della cultura delle cure e dell’etica di fine vita; la contemperazione tra l’autonomia del medico, che è assunzione di responsabilità e sicurezza a garanzia della persona, e quella del paziente; la possibilità di affidare a un Collegio Medico la certificazione sulla irreversibilità dello Stato di incapacità; la necessità che, negli stati vegetativi, le condizioni di irreversibilità del danno neurologico, l’entità ed il tasso di progressione siano indagate, valutate e certificate secondo le migliori evidenze scientifiche disponibili da trasferire in protocolli unici a livello nazionale.
Chiara la posizione sulla nutrizione e l’idratazione artificiale: “Sono trattamenti di esclusiva competenza medica e implicano procedure con rischio clinico; devono essere precedute dal consenso informato in ragione dei rischi connessi alla loro preparazione e assunzione nel tempo”.
Una particolare attenzione è riservata al Registro dei Testamenti Biologici. La FNOMCeO chiede che venga istituito “rendendo facile e omogenea la sua formulazione e la sua applicazione” e si rende disponibile “ad affiancare la politica nella scrittura di un testo che renda il Registro uno strumento utile a costruire una rete di competenze a sostegno delle persone che dovranno sottoscrivere e depositare il proprio Testamento in modo protetto, consapevole e informato”.
“Noi tutti siamo messi alla prova – ha concluso Scassola – , nei rispettivi ruoli e nelle rispettive responsabilità, per verificare se finalmente il nostro Paese è nelle condizioni di poter esprimere i livelli più alti e nobili di assistenza e cura; il Consenso Informato e le Dichiarazioni Anticipate di Trattamento sono un indicatore potente della nostra capacità come Paese di dimostrare disponibilità all’ascolto, capacità di individuare i contesti, decidere in termini strategici con la persona, nella cornice familiare e sociale che le appartiene”.
In allegato, il testo integrale dell’audizione.

CORSO FAD-FNOMCEO IN MODALITA’ RESIDENZIALE: LE ALLERGIE ALIMENTARI

Il corso organizzato dall’Ordine di Gorizia si terrà SABATO 7 MAGGIO 2016 dalle ore 9.00 alle 14.00 presso l’Auditorium del P.O. S.Polo di Monfalcone. E’ rivolto a tutti i medici e odontoiatri iscritti, è gratuito e dà diritto a 10 Crediti Formativi ECM.

L’AAS 2 Bassa Friulana-Isontina ha concesso l’anticipo della guardia medica alle ore 8.00.

E’ obbligatoria la preiscrizione alla segreteria dell’Ordine via e-mail (info@ordinemedici-go.it) o via fax (0481-534993).

NO DEI GINECOLOGI AL DDL SULLA VIOLENZA OSTETRICA:  CONTRO LA MALASANITA’ NON SERVONO NUOVE LEGGI.

Una norma per introdurre il reato di violenza ostetrica e per frenare coercizione, abusi verbali, carenza di consenso realmente informato. A prevederla la proposta di legge "Norme per la tutela dei diritti della partoriente e del neonato e per la promozione del parto fisiologico" presentata alla Camera dal deputato Adriano Zaccagnini (Sinistra Italiana), che ha suscitato l’immediata reazione dei ginecologi. «Per tutelare la salute delle neo-madri italiane e garantire la sicurezza in sala parto non c’è bisogno di nuove leggi. E’ sufficiente applicare al 100% la regolamentazione già vigente a partire dai provvedimenti stabiliti dalla riforma Fazio del 2010» sottolineanola Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (Sigo), l’Associazione Ostetrici e Ginecologi Ospedalieri Italiani (Aogoi) e l’Associazione Ginecologi Universitari Italiani (Agui) in merito al Ddl presentato da Adriano Zaccagnini, sostenuto da alcune associazioni e da un campagna virale sui social media. Un disegno di legge che offende la professionalità degli operatori sanitari i quali non sono stati nemmeno convocati per richiedere spiegazioni o documentazioni. Il provvedimento diventa così soltanto un duro attacco immotivato a tutta la categoria degli operatori dei punti nascita che si riservano di tutelare, in ogni sede, il loro diritti e la loro onorabilità. «Eventuali offese alla dignità personale della partoriente e del neonato, scelte terapeutiche non corrette o abusi da parte del personale sanitario devono essere ovviamente contrastati – affermano Paolo Scollo (Presidente Sigo), Vito Trojano (Presidente Aogoi) e Nicola Colacurci (Presidente Agui) -. Alla magistratura spetta il compito di punire chi ha sbagliato ma siamo convinti che la malasanità si possa prevenire. Bisogna applicare la normativa prevista dal decreto ministeriale D.M. 70 che prevede la chiusura e accorpamento dei punti nascita al di sotto dei 1.000 parti l’anno e la corrispettiva messa in sicurezza dei restanti. Il disegno di legge, proposto dall’Onorevole Zaccagnini e attualmente presentato alla Camera, stabilisce invece una serie di nuove restrizioni inutili o addirittura controproducenti. Molte di queste norme, se applicate, renderebbero il nostro lavoro ancora più difficile. Inoltre alimenterebbero il contenzioso medico-legale e di conseguenza anche il ricorso alla medicina difensiva». «Le nostre Società Scientifiche – aggiungono i ginecologi italiani – sono state le prime a sollecitare la messa in sicurezza delle sale parto del nostro Paese. Per ottenere questo obiettivo fondamentale, non solo per i professionisti ma anche per l’intera collettività, ci siamo mossi nelle sedi istituzionali. Abbiamo promosso una legge sulla responsabilità professionale che tutela la salute delle pazienti mettendo in sicurezza l’operato dei sanitari. E non abbiamo esitato a scioperare, nel febbraio del 2013, per la prima volta nella storia della Repubblica. Non tutti i punti nascita con meno di mille parti l’anno sono stati chiusi o riconvertiti. Quel provvedimento deve essere applicato al 100% per assicurare la salute di donne e neonati». «Nei mesi scorsi alcuni gravi episodi di malasanità si sono verificati proprio nei reparti materno-infantili – concludono Scollo, Trojano e Colacurci -. Al di là del clamore mediatico suscitato da certi eventi bisogna ricordare che i dati del nostro Paese sulla mortalità neonatale e materna sono tra i più bassi in Europa. Siamo convinti che resta ancora molta strada da percorrere per rendere più sicuro nascere in Italia. Come rappresentanti dei ginecologi e ostetrici italiani siamo pronti a collaborare con le Istituzioni».

RINNOVO DELLE CARICHE ALLA FONDAZIONE ONAOSI 

Con il via libera dei Ministeri Vigilanti, la Fondazione ONAOSI ha attivato le procedure che porteranno al rinnovo del Comitato di Indirizzo e degli Organi di Governance per il quinquennio 2016-2021.
Il Consiglio di Amministrazione durante la seduta del 13 febbraio scorso ha recepito le indicazioni formulate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed ha deliberato di avviare le procedure elettorali per il rinnovo delle cariche 2016-2021 a far data dal 17 febbraio 2016 indicando, tra l’altro, il termine ultimo della presentazione delle liste elettorali per il prossimo 18 marzo alle ore 15.00.
La Fondazione Opera Nazionale Assistenza Orfani sanitari Italiani (ONAOSI) è un Ente prevido-assistenziale facente parte dell’Associazione degli Enti Previdenziali Privati (AdEPP) che, su base mutualisticaeroga prestazioni economiche in favore degli orfani dei medici chirurghi e odontoiatri, veterinari e farmacisti ( in particolari circostanze, dei figli di tali sanitari), nonché, entro i limiti di bilancio, assiste anche "i contribuenti in condizioni di vulnerabilità".
163.778 sono gli elettori chiamati ad esprimere il proprio voto che avverrà esclusivamente per corrispondenza e con termine ultimo il 17 maggio 2016, sempre alle ore 15.00.
A tutti gli aventi diritto – Sanitari dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, Sanitari che volontariamente aderiscono alla contribuzione, nonché contribuenti vitalizi e trentennali – verrà spedito entro il prossimo 7 aprile il plico elettorale contenente la scheda ed il materiale illustrativo per la corretta
procedura di voto. Concluse le operazioni di scrutinio, nel mese di giugno avverrà la proclamazione degli eletti e l’insediamento del nuovo Comitato di Indirizzo della Fondazione.

Diritto Sanitario

CORTE DI CASSAZIONE – CIVILE: il medico di famiglia associato non paga l’IRAP.

Il medico di famiglia associato non paga l’Irap. Lo afferma una sentenza della Corte di Cassazione. E stavolta non è frutto solo di una sezione, ma delle Sezioni Unite investite con ordinanza. La sentenza 7291 depositata la scorsa settimana stabilisce che la medicina di gruppo dei medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale non comporta mai la presenza di autonoma organizzazione, presupposto per l’Irap. L’impiego di collaboratori ed infermieri previsto dall’accordo nazionale dei Mmg infatti non caratterizza autonoma organizzazione ma garantisce un servizio per il pubblico. Dal 2006 ad oggi, progressivamente, dopo aver distinto la medicina generale convenzionata da altre situazioni che configurano autonoma organizzazione, le sentenze della Suprema Corte hanno accettato che la convenzione giustifichi l’uso di personale e strumenti senza configurare libera professione pura. Di solito però rispondevano a una risposta per volta. Ad esempio la 11919/2014 evitava l’Irap al medico organizzato senza dipendente; la 26991 dello stesso anno affermava che la presenza del dipendente (part-time) non basta a provare che il medico va assoggettato all’imposta. Ora si parla di medicine di gruppo con dipendente. «La sentenza 7291 porta avanti contenuti importantissimi e si può dire decisiva per la medicina generale italiana – commenta Carmine Scavone, della Commissione Fisco Fimmg – in sostanza, per i medici che operano in medicina di gruppo unici destinatari della sentenza, non si può presumere l’esistenza di autonoma organizzazione» (tale presupposto invece vale per le forme societarie tra medici, oggetto di un’altra recente sentenza della Cassazione, la 7371/2016 ndr)». «Per le sezioni unite, nei riguardi della medicina di gruppo, attesa l’impossibilità di applicazione sic et simpliciter dell’Irap, restano validi i "vecchi" criteri per determinare il presupposto impositivo», ribadisce Dario Festa, esperto della Commissione Fisco Fimmg. «Particolare di assoluto rilievo: l’infermiera e la segretaria, essendo previste dalla Convenzione con il Ssn, rientrano fra i requisiti di "minimalità" che determinano l’esclusione dall’Irap della medicina di gruppo».
Mauro Miserendino

CORTE DI CASSAZIONE – PENALE: Esercizio abusivo della professione medica: 

La Corte di Cassazione con sentenza n. 13213/16 ha affermato che “è configurabile il reato di esercizio abusivo della professione, previsto dall’art. 348 c.p., nel caso di attività chiropratica, che implichi il compimento di operazioni riservate alla professione medica, quali l’individuazione e diagnosi delle malattie, la prescrizione delle cure e la somministrazione dei rimedi, anche se diversi da quelli ordinariamente praticati”.
FATTO: La Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa il 17 gennaio 2012 dal Tribunale di Pistoia nei confronti di E.G.G., C.G., D.D., L.C.C. e B.C., li ha assolti dal reato di truffa per insussistenza del fatto; ha assolto la D. anche dal reato di associazione per delinquere e dalla contravvenzione di cui al R.D. n. 1265 del 1934, art. 193 per non aver commesso il fatto, e ha confermato nel resto la sentenza impugnata con riguardo ai reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più delitti di esercizio abusivo della professione sanitaria, di esercizio abusivo della professione sanitaria e medica e di esercizio di un ambulatorio medico sanitario in assenza della prescritta autorizzazione regionale, rideterminando conseguentemente la pena inflitta. La vicenda ha ad oggetto l’esercizio abusivo della professione medico-sanitaria da parte di G.E.G., meglio nota come "(OMISSIS)", figura carismatica, ritenuta dotata di poteri taumaturgici ed esorcistici, presso Villa (OMISSIS), ove convergevano numerosi malati, ai quali venivano praticati massaggi corporei con una crema non meglio precisata, cui seguiva l’imposizione delle mani con benedizione e preghiera di liberazione.
DIRITTO: Con riferimento al caso di specie la Corte di Cassazione ha rilevato che “può pertanto escludersi che i massaggi praticati con frequenza ai pazienti non avessero finalità terapeutica – la Villa non era una beauty farm, come efficacemente detto dalla Corte – soprattutto, perché si inserivano in una sequenza, che prevedeva il colloquio preventivo, logicamente ritenuto costituire la fase anamnestico-diagnostica, cui seguiva il massaggio con imposizione delle mani e successiva benedizione e preghiera. I massaggi erano, quindi, praticati per lenire i dolori o le sofferenze fisiche, lamentate dai malati, che si rivolgevano con fiducia alla G., ottenendone promessa di guarigione. La circostanza che nessuna persona abbia subìto danni ed il totale affidamento dei pazienti nelle proprietà taumaturgiche e nelle dott. mistiche della G. non possono escludere la rilevanza penale delle attività praticate, tipiche dell’attività medico-sanitaria, senza alcuna qualificazione professionale”. È, infatti, configurabile il reato di esercizio abusivo della professione, previsto dall’art. 348 c.p., nel caso di attività chiropratica, che implichi il compimento di operazioni riservate alla professione medica, quali l’individuazione e diagnosi delle malattie, la prescrizione delle cure e la somministrazione dei rimedi, anche se diversi da quelli ordinariamente praticati (Sez. 6 n. 30590 del 10/4/2003, Bennati, Rv. 225685); analoga la valutazione per la pratica dell’agopuntura (Sez. 6, n. 22528 del 27/03/2003, Carrabba, Rv. 226199) e soprattutto, per i massaggi, laddove possa escludersi, come nel caso in esame, che fossero destinati a mantenere il corpo in perfette condizioni fisiche. Infatti, il massaggiatore professionale, istituito con L. 23 giugno 1927, n. 1264, consegue un titolo per l’esercizio dell’arte ausiliaria della professione sanitaria di massaggiatore, che abilita solo al trattamento per migliorare il benessere personale su un soggetto sano, integro, senza sconfinamenti in competenze mediche, terapeutiche o fisioterapiche (Sez. 6, n. 144 del 24/01/70, Brazzalotto, Rv. 114238) che ha ritenuto la rilevanza penale del massaggio praticato a scopo curativo, dato che in tal caso non può escludersi la pericolosità del metodo di cura adottato, le cui reazioni sulla persona del paziente, in relazione alla patologia da cui è affetto, possono essere valutate soltanto da chi risulta abilitato all’esercizio della professione sanitaria, onde il metodo di cura determina, fra l’altro, la necessità di praticarlo sotto il controllo di un medico. È, pertanto, infondata l’eccezione circa la mancata indicazione in sentenza degli atti tipici della professione medica nell’attività della G. e corretta l’argomentazione della Corte circa la sussistenza dei reati di esercizio abusivo della professione medica e di allestimento di un ambulatorio sanitario non autorizzato, frequentato da un foltissimo numero di pazienti. Il reato di esercizio abusivo della professione non è prescritto, in quanto la contestazione è aperta dal 2005 ad oggi: considerato che il reato di esercizio abusivo della professione è reato solo eventualmente abituale, la reiterazione degli atti tipici dà luogo ad un unico reato, il cui momento consumativo coincide con l’ultimo di essi, vale a dire con la cessazione della condotta (v. Sez. 6, n.15894 del 08/01/2014, Erario, Rv. 260153), cosicché, pur ancorando il termine di cessazione della condotta alla data di esecuzione dell’ordinanza cautelare – 11 giugno 2010 – e tenendo conto delle sospensioni verificatesi nel processo di primo grado, ricavabili dalla sentenza, il termine massimo non è ancora decorso.
Marcello Fontana-Ufficio Legislativo FNOMCeO

CORTE DI CASSAZIONE – PENALE: Diagnosi errata, va risarcito il turbamento emotivo.

Va accolta la domanda di risarcimento nei confronti della struttura sanitaria e del medico responsabili di una diagnosi di recidiva tumorale errata, giacché la stessa, anche se per un breve lasso di tempo, ha provocato un turbamento emotivo di natura ansiosa non indifferente, tanto più in considerazione della giovane età della paziente e del fatto che, avendo già subito un precedente intervento, tale recidiva avrebbe comportato l’elevata probabilità di ripresa del tumore con effetti più gravi e devastanti. Ciò anche se, avendo la paziente rifiutato l’intervento e deciso di sottoporsi presso altra struttura ad ulteriori esami, evitando di conseguenza la mastectomia, non ha patito lesioni e postumi biologicamente rilevanti e come tali suscettibili di risarcimento. (Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net)

Area formativa

PATOLOGIE DEL CAVO ORALE EMERGENTI. OSTEONECROSI DEI MASCELLARI FARMACO INDOTTE.
Il convegno  si terrà a Palmanova – Aula grande dell’Ospedale, in data 29 aprile 2016 dalle ore 15.00 alle 18.15
 

IDENTIFICARE I BISOGNI DI CURE PALLIATIVE DELLE PERSONE CON MALATTIA RENALE CRONICA AVANZATA.
Il Corso ECM ASMEPA si terrà a Bentivoglio (BO)  in data 4 maggio 2016

TUMORE DEL POLMONE. VERSO NUOVI PARADIGMI DI CURA.
Il Convegno si terrà a Udine il 6 maggio 2016.

MALATTIE MUSCOLARI. ASPETTI NUTRIZIONALI.
Il Convegno si terrà a Lignano Sabbiadoro (UD) dal 12 al 14 maggio 2016.

ZOONOSI EMERGENTI E RIEMERGENTI NEL FRIULI VENENZIA GIULIA. UN APPROCCIO "ONE HEALTH"
Il convegno si terrà presso il Grand Hotel Entourage – Piazza S. Antonio 2 Gorizia, in data 20 maggio 2016 dalle ore 8.30.