Informazioni dell’Ordine 20/04/2016
Diritto Sanitario |
CORTE DI CASSAZIONE – CIVILE: il medico di famiglia associato non paga l’IRAP. Il medico di famiglia associato non paga l’Irap. Lo afferma una sentenza della Corte di Cassazione. E stavolta non è frutto solo di una sezione, ma delle Sezioni Unite investite con ordinanza. La sentenza 7291 depositata la scorsa settimana stabilisce che la medicina di gruppo dei medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale non comporta mai la presenza di autonoma organizzazione, presupposto per l’Irap. L’impiego di collaboratori ed infermieri previsto dall’accordo nazionale dei Mmg infatti non caratterizza autonoma organizzazione ma garantisce un servizio per il pubblico. Dal 2006 ad oggi, progressivamente, dopo aver distinto la medicina generale convenzionata da altre situazioni che configurano autonoma organizzazione, le sentenze della Suprema Corte hanno accettato che la convenzione giustifichi l’uso di personale e strumenti senza configurare libera professione pura. Di solito però rispondevano a una risposta per volta. Ad esempio la 11919/2014 evitava l’Irap al medico organizzato senza dipendente; la 26991 dello stesso anno affermava che la presenza del dipendente (part-time) non basta a provare che il medico va assoggettato all’imposta. Ora si parla di medicine di gruppo con dipendente. «La sentenza 7291 porta avanti contenuti importantissimi e si può dire decisiva per la medicina generale italiana – commenta Carmine Scavone, della Commissione Fisco Fimmg – in sostanza, per i medici che operano in medicina di gruppo unici destinatari della sentenza, non si può presumere l’esistenza di autonoma organizzazione» (tale presupposto invece vale per le forme societarie tra medici, oggetto di un’altra recente sentenza della Cassazione, la 7371/2016 ndr)». «Per le sezioni unite, nei riguardi della medicina di gruppo, attesa l’impossibilità di applicazione sic et simpliciter dell’Irap, restano validi i "vecchi" criteri per determinare il presupposto impositivo», ribadisce Dario Festa, esperto della Commissione Fisco Fimmg. «Particolare di assoluto rilievo: l’infermiera e la segretaria, essendo previste dalla Convenzione con il Ssn, rientrano fra i requisiti di "minimalità" che determinano l’esclusione dall’Irap della medicina di gruppo».
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CORTE DI CASSAZIONE – PENALE: Esercizio abusivo della professione medica: La Corte di Cassazione con sentenza n. 13213/16 ha affermato che “è configurabile il reato di esercizio abusivo della professione, previsto dall’art. 348 c.p., nel caso di attività chiropratica, che implichi il compimento di operazioni riservate alla professione medica, quali l’individuazione e diagnosi delle malattie, la prescrizione delle cure e la somministrazione dei rimedi, anche se diversi da quelli ordinariamente praticati”.
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CORTE DI CASSAZIONE – PENALE: Diagnosi errata, va risarcito il turbamento emotivo. Va accolta la domanda di risarcimento nei confronti della struttura sanitaria e del medico responsabili di una diagnosi di recidiva tumorale errata, giacché la stessa, anche se per un breve lasso di tempo, ha provocato un turbamento emotivo di natura ansiosa non indifferente, tanto più in considerazione della giovane età della paziente e del fatto che, avendo già subito un precedente intervento, tale recidiva avrebbe comportato l’elevata probabilità di ripresa del tumore con effetti più gravi e devastanti. Ciò anche se, avendo la paziente rifiutato l’intervento e deciso di sottoporsi presso altra struttura ad ulteriori esami, evitando di conseguenza la mastectomia, non ha patito lesioni e postumi biologicamente rilevanti e come tali suscettibili di risarcimento. (Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net)
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