Ordine dei Medici
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Newsletter 17.2015 – 24/11/2015

In primo piano
APPELLO DEL PRESIDENTE FNOMCEO: TUTTI INSIEME IL 28 NOVEMBRE PER IL SSN

Caro Collega
le vicende legate al terrorismo ci hanno turbato, ma mai
come oggi hanno ancora di più rinforzato il nostro impegno e la nostra determinazione nel continuare una battaglia di civiltà per il diritto di accesso alle cure, per il diritto di avere pari opportunità su tutto il territorio nazionale, per il diritto di preservare un SSN che è sempre più allo stremo nella sua risorsa fondamentale: i professionisti della salute. Questo è un impegno per la Democrazia, i Medici devono essere in prima fila per questa battaglia dei Diritti ma esiste anche il versante dei Doveri ed oggi Ti chiedo la Partecipazione e la Responsabilità; Partecipazione nel condividere con la Professione il percorso che la FNOMCeO sta svolgendo, Responsabilità nell’assumere come Cittadino e come Professionista un ruolo di mediazione e di corretta comunicazione nei confronti della popolazione. Ognuno di noi, nella quotidianità del proprio lavoro, può tentare di ricomporre il puzzle di un Paese che ha bisogno anche dei Medici per tenere unito il suo tessuto sociale.

Ti aspetto a Roma il 28 novembre in Piazza SS Apostoli

Roberta Chersevani

DDL RESPONSABILITA’ MEDICA – TESTO APPROVATO DALLA XII COMMISSIONE AFFARI SOCIALI DELLA CAMERA. 

Intramoenia, trasparenza, conciliazione, albi, gestione del rischio: sono queste le parole d’ordine all’insegna delle quali si completano i 10 articoli del disegno di legge sulla responsabilità sanitaria che porta la firma del deputato Pd Federico Gelli. Il testo approvato alla 12° commissione affari sociali della Camera – e ora in attesa dell’esame delle altre commissioni, con la speranza di un ok a fine anno – riforma il codice penale, rivede il confine tra colpa grave e lieve, conferma l’assicurazione obbligatoria per le strutture pure per la libera professione dei dipendenti, e divide i medici in liberi professionisti e subordinati ai sensi della definizione della responsabilità, che per i primi è contrattuale e per i secondi extra. Inoltre, introduce un sistema di monitoraggio dell’errore e impone di pubblicizzare la copertura assicurativa.
Colpa grave e lieve- In campo penale (nuovo articolo 590-ter del codice), il sanitario risponde di omicidio o lesioni colpose solo se si evidenzia che li ha provocati per imperizia e la sua colpa è stata “grave”. Non c’è colpa grave se si seguono linee guida e buone pratiche assistenziali a meno che il giudice non rilevi “specificità” del caso concreto. Linee guida e buone pratiche in questione sono quelle accreditate dalla comunità scientifica nazionale ed internazionale, finché un decreto non abilita le società scientifiche italiane ad emanare loro indirizzi.
Intramoenia- Tutti i medici devono assicurarsi: dipendenti e convenzionati per il caso di rivalsa dell’azienda, e liberi professionisti per la responsabilità civile contrattuale. Ma soprattutto devono assicurarsi sia le strutture pubbliche per fatti dei loro dipendenti, sia le private convenzionate con il Ssn e non. La struttura assicura anche la responsabilità verso terzi e per danni al personale. Le norme sulla responsabilità della struttura si applicano pure alle prestazioni di telemedicina e a quelle erogate dai sanitari in regime di libera professione “intramoenia”. A differenza della responsabilità del dipendente o convenzionato che è extracontrattuale, quella del libero professionista (articolo 7) resta contrattuale: se il medico è “autonomo” l’onere di provare che il danno non l’ha fatto lui è a carico suo e la prescrizione per le denunce dei pazienti resta decennale e non scende a 5 anni.
Trasparenza- La struttura deve mettere sul sito web chi la assicura e i contratti per esteso con le clausole da cui è coperta. E deve pubblicare i dati su tutti i risarcimenti erogati nell’ultimo quinquennio.
Conciliazione- L’articolo 7 bis introduce un tentativo obbligatorio di conciliazione preventiva senza di cui la domanda di risarcimento non può procedere. Ove non riesca, o il procedimento non si concluda entro 6 mesi dal deposito del ricorso, si può intentare azione giudiziaria. La partecipazione all’accertamento tecnico preventivo è obbligatoria pure per le compagnie assicuratrici. Chi se ne astiene è penalizzato dal giudice (pagamento delle spese di lite) a prescindere dall’esito del giudizio. Esperita la conciliazione, il danneggiato può agire direttamente verso chi assicura la struttura entro le somme per le quali è stato stipulato il contratto. La struttura deve comunicare al sanitario l’instaurazione del giudizio risarcitorio notificandogli l’atto di citazione. Entro un anno dacché ha versato il risarcimento, la compagnia può rivalersi sul sanitario assicurato (in caso di dolo o colpa grave) nella misura in cui avrebbe avuto diritto di rifiutare il proprio intervento o ridurne l’entità. All’articolo 9 è istituito presso la Consap con regolamento del Ministero dello Sviluppo un Fondo di garanzia dei soggetti danneggiati che, co-finanziato da una piccola percentuale dei premi assicurativi incassati dalle Compagine, viene in aiuto della struttura se l’Assicurazione è insolvente o in liquidazione, o se il valore del danno da risarcire supera il massimale coperto.
Albi- All’articolo 10 si sancisce che nei procedimenti in cui è complesso decidere il giudice chiama per le consulenze tecniche e le perizie sia il medico legale sia lo specialista della branca oggetto del contenzioso. Quest’ultimo dev’essere iscritto a un albo in cui oltre alla disciplina da lui svolta siano scritti gli incarichi conferiti e quelli revocati nell’arco della sua storia di consulente. Gli albi dei periti sono aggiornati ogni 5 anni.
Gestione del rischio- L’articolo 1 definisce il concetto di sicurezza delle cure, e il successivo obbliga la struttura a gestire il rischio sanitario con un’unità di risk managenent, che a sua volta organizza formazione tra pari, rileva il rischio inappropriatezza dei percorsi, fa in modo si eviti la medicina difensiva, assiste gli uffici legali aziendali. La gestione del rischio sanitario è coordinata da medici specialisti in Igiene, Epidemiologia e Sanità pubblica o equipollenti o con esperienza almeno triennale nel settore. Il Ddl istituisce il Garante del diritto alla salute -rappresentante delle associazioni dei pazienti – e prevede Centri regionali per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente che raccolgono i dati sul contenzioso e li inviano all’Osservatorio nazionale sulla sicurezza in sanità istituito presso Agenas.

ECM. L’OBBLIGO DECORRE DA UN ANNO DOPO L’ISCRIZIONE ALL’ALBO. IL PUNTO SU GESTIONE CREDITI E SANZIONI.

Torna la commissione per la Formazione continua. Dopo un anno senza timone – il triennio formativo di riferimento è partito nel 2014 – entro questo mese di novembre l’Agenas dovrebbe deliberare la nuova composizione con i rappresentanti designati da governo, regioni, Fnomceo, categorie sanitarie. Nel frattempo nulla filtra in tema di possibile introduzione di sanzioni disciplinari per medici ed altri sanitari che non si aggiornino. Né sono in vista conferenze per fare un punto (anche divulgativo) sull’Ecm, come ce ne sono state gli anni scorsi. L’Associazione Italiana Giovani Medici Sigm invita i neoabilitati, che dovranno iniziare ad accumulare i crediti formativi dall’anno successivo a quello d’iscrizione all’albo, a rileggere la determina Agenas 10.10.2014 che esplica gli obblighi dei sanitari per il triennio formativo in corso, durante il quale bisognerà accumulare 150 crediti.
Quanti crediti servono – In realtà nell’accumulo dei crediti ci si può “aiutare” con quelli maturati nel triennio precedente; chi ne ha presi tra 101 e 150 nel triennio 2011-13 ha un target di 105 crediti per una media di 35 crediti/anno, se ne ha presi tra 51 e 100 dovrà arrivare almeno a 120 crediti nel triennio 2014-16 per una media di 40 crediti annui, e se ne ha presi meno di 50 dovrà fare 135 crediti (media 45/ anno). Si può acquisire dal 50 al 150% dell’obbligo formativo annuo.
Al termine del triennio il medico può chiedere l’attestato di partecipazione al programma Ecm, che però contiene solo il numero di crediti conseguiti qualora l’obbligo formativo non sia soddisfatto per intero. Se invece il fabbisogno è raggiunto può chiedere, sempre tramite l’Ordine dei medici provinciale, il “certificato di completo soddisfacimento dell’obbligo formativo”. E’ esonerato temporaneamente dal programma Ecm chi segue corsi di specializzazione, master, oltre che le dottoresse in gravidanza.
Come si fanno i crediti – E’ consentito a tutti gli operatori sanitari totalizzare il 100% dei crediti con prodotti di formazione a distanza (Fad). I crediti ottenuti come tutor o relatori a eventi formativi possono raggiungere fino al 50% dell’onere formativo triennale; possono raggiungere il 60% del fabbisogno i crediti conseguiti con la formazione sul campo; si scende al 33% massimo per i crediti conseguiti con eventi di formazione “reclutata”, pagata direttamente dalle aziende con sponsorizzazione nominativa del partecipante. La preparazione di materiale durevole per eventi Fad, calcolata in ore, è assimilabile alla docenza e comporta un credito per ogni mezz’ora di “preparazione”. Chi partecipa allo stesso evento prima come docente e poi come discente o viceversa può acquisire crediti per entrambe le posizioni ma una volta sola. I crediti conseguiti all’estero sono calcolati la metà.
Sanzioni sì o no? – Il decreto legge 138 del 2011 (articolo 3) prevede che entro il 13 agosto 2012 avrebbero dovuto essere fissate le sanzioni deontologiche per chi al termine del ciclo Ecm non avesse conseguito il punteggio atto a dimostrare l’avvenuto aggiornamento.
Tra il 2012 e il 2014 però la legge non fu regolamentata. L’anno scorso il nuovo codice deontologico ha inserito all’articolo 19 che, così come certifica i crediti acquisiti, l’Omceo certifica eventuali inadempienze. Oltre ciò, niente salvo una sentenza di Cassazione (9868/2015) che per i notai ha confermato l’avvertimento in caso di crediti formativi insufficienti nel biennio 2008-09. E salvo il caso dei circa 6 mila medici competenti depennati a Pasquetta dal Ministero della Salute per mancato target raggiunto, che per alcuni potrebbe sanarsi anche grazie a una proroga della possibilità di realizzare il fabbisogno chiesta dalla Fnomceo a tutto il 2015 e a corsi Ecm promossi dalla stessa Federazione.
Mauro Miserendino

DPCM 29/09/2015 N. 178 – REGOLAMENTO IN MATERIA DI FASCICOLO SANITARIO 

In allegato la Comunicazione n. 76 della FNOMCeO sul tema.

 

ITER PER L’INVADILITA’ CIVILE. COMMISSIONI MEDICHE E ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE

Di seguito la Comunicazione 73 della FNOMCeO sul tema.

 

 

Diritto Sanitario
PENALE- E’ legittima la confisca dell’immobile a seguito di esercizio abusivo della professione.

È legittima la confisca dell’immobile di proprietà dell’imputato adibito a studio odontoiatrico e quindi per commettere i reati di esercizio abusivo della professione. La vicenda specifica ha dimostrato univocamente l’esistenza di un pericolo concreto ed attuale nel senso che la disponibilità dell’immobile costitutiva ragione incentivante alla reiterazione delle condotte di esercizio abusivo della professione. Il rapporto di asservimento tra la cosa e il reato non dovendosi desumere necessariamente da elementi oggettivi, ma pure dalla condotta del soggetto nel suo utilizzo, ha condotto a rilevare che nel caso concreto l’immobile era stato per anni stabilmente adibito a studio dentistico per consentire all’odontotecnico di esercitare abusivamente la professione di medico creandosi una clientela stabile il cui mantenimento era strettamente legato anche al dato logistico.

SOSTANZIALE DIFFERENZA FRA MALATTIA DEL LAVORATORE E INIDONEITA’ AL LAVORO.
La malattia del lavoratore costituisce una situazione diversa dalla sua inidoneità al lavoro; pur essendo entrambe cause d’impossibilità della prestazione, hanno natura e disciplina diverse. La prima è di carattere temporaneo e implica la totale impossibilità della prestazione, che determina la legittimità del licenziamento quando abbia causato l’astensione dal lavoro per un tempo superiore al periodo di comporto; la seconda ha carattere permanente o, quanto meno, durata indeterminata o indeterminabile, e non implica necessariamente l’impossibilità totale della prestazione, consentendo la risoluzione del contratto, eventualmente previo accertamento della sua esistenza con la procedura stabilita dall’art. 5 dello Statuto dei Lavoratori. Nel caso del lavoratore assente per malattia, l’Ente datore di lavoro, senza richiedere il controllo pubblico delle assenze per infermità, ha attivato la verifica finalizzata ad accertare l’idoneità o meno al lavoro, ottenendo dalla Commissione medica presso la Asl risposta positiva sulla sussistenza della stessa. Tale giudizio, però, non esclude di per sé la possibilità di una inabilità temporanea, certificata dal medico curante del lavoratore sulla base di uno “stato ansioso depressivo reattivo”, e ciò in primo luogo in considerazione della natura dell’indagine demandata all’organo pubblico. (Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net)
LIQUIDAZIONE DEL DANNO: CRITERI CHE CONSENTONO UNA LIQUIDAZIONE EQUA E CONGRUA.
Per essere equa, la quantificazione del danno deve essere adeguata e proporzionata, in considerazione di tutte le circostanze concrete del caso specifico, al fine di ristorare il pregiudizio effettivamente subito dal danneggiato, a tale stregua pertanto del pari aliena da duplicazioni risarcitorie, in ossequio al principio per il quale il danneggiante e il debitore sono tenuti al ristoro solamente dei danni arrecati con il fatto illecito o 1’inadempimento ad essi causalmente ascrivibile. Il danno, sia patrimoniale che non patrimoniale, non può comunque essere liquidato in termini puramente simbolici o irrisori o comunque non correlati all’effettiva natura o entità del danno Per essere congrua, sia sul piano dell’effettività del ristoro del pregiudizio che di quello della relativa perequazione – nel rispetto delle diversità proprie dei singoli casi concreti – sul territorio nazionale, la quantificazione del ristoro deve tendere, in considerazione della particolarità del caso concreto e della reale entità del danno, alla maggiore approssimazione possibile all’integrale risarcimento.
La quantificazione di un ammontare che si prospetti non congruo rispetto al caso concreto, in quanto irragionevole e sproporzionato per difetto o per eccesso e pertanto sotto tale profilo non integrale, depone allora nel senso di adozione di un sistema di quantificazione per ciò stesso a palesarsi inidoneo a consentire al giudice di pervenire ad una valutazione informata ad equità, legittimando i dubbi in ordine alla sua legittimità Così come per il danno non patrimoniale, anche per il danno patrimoniale, attesa la diversità ontologica degli aspetti (o voci) di cui (anche) tale categoria generale si compendia, è necessario che essi, in quanto sussistenti e provati, vengano tutti risarciti, e nessuno sia lasciato privo di ristoro Nel liquidare l’ammontare dovuto a titolo di danno patrimoniale il giudice deve allora garantire che risulti sostanzialmente osservato il principio dell’integralità del ristoro nei suesposti termini, sia sotto il profilo della necessaria considerazione di tutti gli aspetti o voci in cui la categoria del danno patrimoniale si scandisce nel singolo caso concreto sia avuto riguardo alla congruità della relativa quantificazione. (avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net)
Area formativa
ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE DEGLI ISCRITTI ALL’ORDINE – ANNO 2015
Si terrà domenica 13 DICEMBRE 2015 dalle ore 10.30 presso l’Azienda Agricola Castelvecchio di Sagrado.

PROBLEMATICHE MEDICO-LEGALI NEL PAZIENTE CON DEMENZA
Il Convegno si terrà venerdì 27 novembre 2015 presso la sala riunioni del Palazzo della Provincia di Gorizia. Corso Italia, 55 Gorizia
I DIRITTI E LA TUTELA DEL MALATO CON FRAGILITA’
Il convegno si terrà il 30 novembre 2015 presso la Sala Ajace del palazzo D’Aronco – Udine
ETICA DI FINE VITA: LE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO.
Il Convegno si terrà il 4 dicembre 2015 presso l’Aula della Corte di Assise – Palazzo di giustizia di Trieste.